Applicazione dell’accordo
L’Accordo si applica ai dipendenti assunti da aziende aventi sede legale in uno Stato Membro che tuttavia risiedono e lavorano (anche parzialmente) in uno Stato Membro diverso. Questi lavoratori potranno continuare a versare i contributi previdenziali nello stato di appartenenza, ad alcune condizioni:
- lo Stato Membro in cui il datore di lavoro ha la sede legale e lo Stato Membro di destinazione del dipendente devono essere entrambi firmatari dell’Accordo Quadro.
- l’attività svolta in modalità di telelavoro nello Stato di destinazione deve essere almeno pari al 25% e inferiore al 50% dell’orario lavorativo totale.
- Il dipendente è inserito nella realtà operativa del datore di lavoro attraverso modalità telematiche e della struttura informatica idonea.
- Il dipendente non svolge altra attività lavorativa nello Stato Membro di destinazione o Stati diversi.
- Il lavoratore non deve svolgere altre attività nel suo Paese di residenza o in un altro Paese.
L’applicazione dell’esenzione non avviene in modo automatico, in quanto gli aventi diritto dovranno presentare formale richiesta del Modello A1 nello Stato di appartenenza.
Per il momento, l’Accordo è stato firmato dai seguenti Paesi: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Finlandia, Norvegia, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Portogallo. Soltanto il Regno Unito ha comunicato l’intenzione di non sottoscrivere l’accordo.