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Certificato di malattia per lavoratori distaccati all’estero

I lavoratori che si ammalano durante il soggiorno in un paese estero hanno diritto alla tutela previdenziale italiana, previo rilascio dell’apposita certificazione di malattia.

Indice dei Contenuti

Consulenza per il Distacco dei Lavoratori

I lavoratori che si ammalano durante un soggiorno temporaneo all’estero mantengono il diritto all’indennità economica secondo la legge italiana. Devono tuttavia presentare una certificazione medica che includa tutti i dati previsti dalla legge italiana, ma che sia anche conforme alle norme dello stato estero ospitante.

È quindi di fondamentale importanza essere informati delle regole e delle procedure da seguire nel caso di insorgenza di malattia all’estero, così da poter usufruire correttamente dell’indennità erogata dallo stato italiano.

Diritto alla tutela previdenziale

Lo Stato italiano prevede un sistema di assicurazioni sociali obbligatorie il cui scopo è quello di tutelare sia i lavoratori subordinati che i lavoratori autonomi e liberi professionisti, in caso di malattia, vecchiaia e altri eventi.

Tale sistema si fonda sul diritto sancito dall’articolo 38 della Costituzione italiana, in base al quale i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. […] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Ad oggi, la gestione della previdenza obbligatoria è affidata in parte all’INPS, che assicura la maggior parte dei lavoratori dipendenti nel settore pubblico e privato, e in parte agli enti di previdenza dei liberi professionisti.

A tali istituti si affiancano poi le forme di previdenza complementare su base volontaria (fondi pensione), sviluppatesi in base alla previsione che le pensioni obbligatorie diventino nel tempo sempre più basse, a causa del progressivo aumento della vita media e della retribuzione media percepita.

Un’altra importante forma assicurativa legata al mondo lavorativo è l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in capo all’INAIL, ente pubblico che ha il compito di assicurare un sostegno in caso di infortunio capitato ai lavoratori dipendenti che svolgono attività considerate a rischio e a realizzare attività in materia di prevenzione e sicurezza.

Retribuzione in caso di malattia

In base al principio di tutela previdenziale, durante l’assenza per malattia viene garantita per legge la conservazione del posto di lavoro per un dato periodo di tempo. La durata di tale periodo, in cui vige il divieto di licenziamento, è stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento ed è generalmente di 180 giorni per anno civile.

Inoltre, i lavoratori dipendenti che si devono assentare dal lavoro per malattia hanno diritto a percepire comunque una retribuzione. La misura e la durata della retribuzione sono determinate dal CCNL di riferimento e, a seconda dei casi, tale retribuzione sarà interamente a carico del datore di lavoro o a carico dell’INPS.

Certificato di malattia e obbligo di reperibilità

Per avvalersi del diritto alla tutela in caso di malattia, il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza per malattia e un indirizzo di reperibilità. In aggiunta, il lavoratore ha l’obbligo di farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia.

Durante l’intero periodo di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio comunicato al datore di lavoro. L’obbligo di reperibilità va rispettato per tutti i giorni riportati sul certificato di malattia, compresi i sabati, domenica e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (salvo diversamente definito in base al CCNL applicabile). Durante tale periodo è possibile ricevere la visita del medico fiscale, visita che può essere disposta sia d’ufficio sia su richiesta del datore di lavoro. Se, all’arrivo del medico, il lavoratore risulti assente senza giustificazione, potrà subire sanzioni disciplinari.

Viaggiare durante il periodo di malattia

Se il lavoratore vuole andare all’estero durante il periodo di malattia, deve innanzitutto comunicarlo all’INPS, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

L’INPS effettua solitamente una valutazione medica, convocando eventualmente il lavoratore per una visita ambulatoriale, per assicurarsi che il viaggio non peggiori la sua condizione. Nei casi di viaggio in stati non-UE, l’INPS potrà rilasciare l’autorizzazione al viaggio, dopo aver valutato che nello stato di destinazione il richiedente potrà ricevere adeguata assistenza medica.

Infine, occorre anche comunicare preventivamente alla sede INPS competente un indirizzo all’estero per permettere eventuali visite mediche di controllo.

Malattia sopraggiunta in uno stato dell’UE

I lavoratori che si ammalano durante un viaggio all’estero devono innanzitutto trasmettere un certificato medico.

Tale certificato deve contenere tutti i dati previsti dalle norme italiane, quali:

  • Intestazione
  • Dati anagrafici
  • Prognosi
  • Diagnosi di incapacità al lavoro
  • Indirizzo di reperibilità
  • Data
  • Timbro e firma del medico

Inoltre, il lavoratore deve attenersi alla legislazione del luogo, per consentire le visite mediche di controllo.

Malattia in uno stato dell’UE, SEE o Svizzera

In base al Regolamento CE No. 883 del 2004 e al Regolamento CE No. 987 del 2009, in caso di malattia sopraggiunta in uno stato dell’UE, in uno stato SEE o in Svizzera, al lavoratore viene applicata la legislazione dello stato dell’istituzione competente, ovvero quella in cui il lavoratore è assicurato. In applicazione dei regolamenti in materia di sicurezza sociale, ai lavoratori in trasferta vengono rilasciati il modello A1, che certifica la copertura previdenziale, e il modello S1, che attesta la copertura sanitaria.

Pertanto, per ottenere l’indennità economica in caso di malattia sopraggiunta all’estero, il primo giorno di malattia occorre rivolgersi a un medico nello stato estero ospitante, per richiedere la certificazione della condizione di incapacità lavorativa assoluta e temporanea, verificata dal medico stesso.

Rilascio del certificato di malattia

Nel caso in cui il medico dello stato estero ospitante non possa rilasciare il certificato di incapacità al lavoro secondo le leggi locali, occorre rivolgersi all’istituzione competente in quel paese.

L’istituzione competente incaricherà un medico di verificare l’incapacità al lavoro, compilerà il certificato e lo trasmetterà all’INPS in Italia tramite lo scambio elettronico dei dati EESSI, ai sensi di quanto previsto dal coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale.

In base ai regolamenti comunitari, non è necessario tradurre in italiano il certificato emesso nella lingua del paese estero in cui si soggiorna.

Modalità di trasmissione del certificato di malattia

Ai sensi delle norme italiane, il lavoratore deve trasmettere il certificato di malattia completo, entro 2 giorni dal rilascio, alla sede INPS competente in base alla propria residenza in Italia. Entro lo stesso termine, inoltre, il lavoratore deve inviare al datore di lavoro l’attestato della malattia, ovvero il certificato senza i dati relativi alla diagnosi.

Se il termine di scadenza per l’invio del certificato cade in un giorno festivo, viene spostato al primo giorno seguente non festivo.

Al fine di rispettare i termini di trasmissione del certificato, è possibile anticiparne la trasmissione via PEC oppure tramite e-mail o fax, tuttavia occorre comunque presentare il certificato originale.

Malattia sopraggiunta in uno stato non-UE

La procedura da seguire in caso di malattia sopraggiunta durante il soggiorno in uno stato non appartenente all’Unione Europea, invece, cambia a seconda che l’Italia abbia sottoscritto o meno accordi bilaterali con il paese estero.

Malattia in uno stato extra-UE convenzionato

L’Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi stati esteri extra UE. L’INPS mette a disposizione una pagina dedicata in cui sono elencati tutti gli stati extra-UE convenzionati, consultabile online. Per ognuno degli stati convenzionati, è possibile consultare le schede di approfondimento relative alle singole convenzioni o accordi.

Negli stati con accordi o convenzioni bilaterali con l’Italia, la procedura da seguire è la stessa come per gli stati UE. Inoltre, non è richiesta la legalizzazione del certificato di malattia.

Malattia in uno stato extra-UE non convenzionato

In caso di malattia insorta durante la permanenza in uno stato extra-UE senza accordi specifici con l’Italia, la procedura di richiesta del certificato è la stessa come per gli stati UE, tuttavia l’indennità di malattia viene corrisposta solo dopo la presentazione all’INPS del certificato originale debitamente legalizzato.

La legalizzazione attesta che il documento è valido ai fini certificativi secondo le leggi del paese in cui è stato ottenuto. La sola autenticità della firma del traduttore o la conformità della traduzione originale non equivale alla legalizzazione e non ha quindi valenza giuridica in Italia.

Tempi e prescrizione per la legalizzazione del certificato

Le tempistiche di ottenimento della legalizzazione variano da paese a paese ma possono dilatarsi, e la procedura corretta da seguire per la legalizzazione cambia a seconda che i paesi di riferimento abbiano siglato o meno la Convenzione dell’Aja sull’apostille. Infatti, l’apostille è una procedura semplificata che certifica la validità della firma sul documento.

Nel caso in cui non si faccia in tempo a legalizzare il documento e, dunque, il certificato di malattia risulti non legalizzato al momento del proprio rientro in Italia, è possibile regolarizzare la legalizzazione successivamente, purché entro il termine di prescrizione di 1 anno.

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