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Tassazione emolumenti erogati dalle gestioni previdenziali svizzere AVS e LPP

Con la risposta n. 125/2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli emolumenti erogati dalle AVS e LPP svizzere ad un contribuente residente in Italia.

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In data 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n.125, relativa al trattamento fiscale degli emolumenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali svizzere AVS (cosiddetto primo pilastro) e LPP (cosiddetto secondo pilastro), ad un Contribuente iscritto all’AIRE e avente intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, nel corso del primo anno di pensionamento.  

Cosa prevede il TUIR

In virtù dell’articolo 3, comma 1, del TUIR, il Contribuente dovrà essere assoggettato ad imposizione in Italia sul suo reddito complessivo. Questo è costituito da tutti i redditi percepiti nei periodi d’imposta di riferimento, che comprendono anche i redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. 

Al riguardo, si rileva che, per quel che attiene alla fattispecie in esame, le prestazioni previdenziali svizzere appartenenti al primo ed al secondo pilastro, erogate ad un soggetto fiscalmente residente in Italia, sono qualificate come redditi pensionistici di cui al citato articolo 49 del TUIR. 

La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con il diritto internazionale pattizio, la cui prevalenza è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano.  

La Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

Nel caso di specie, dal momento che gli emolumenti in esame vengono qualificati, ai fini IRPEF, come redditi di pensione, gli stessi dovrebbero rientrare nell’ambito applicativo degli articoli 18 e 21 della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

In ogni caso, le disposizioni di entrambi gli articoli prevedono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente

Per quanto concerne l’assoggettamento ad imposizione in Italia dei suddetti emolumenti pensionistici, in base alla vigente normativa interna, il comma 1-ter, dell’articolo 76, della Legge 413/91, estende l’applicazione dell’imposizione sostitutiva con aliquota del 5% alle:

“somme ovunque corrisposte da parte dell’AVS e LPP svizzere, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.”  

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Al riguardo l’Agenzia ritiene che, nella fattispecie rappresentata dall’Istante, ricorrano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 76, comma 1-ter, della Legge 413/91.   

Infine, per quel che attiene alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari e dichiarativi, in assenza di un intermediario finanziario italiano che possa applicare le ritenute in esame, il Contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta. 

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Riferimenti Normativi

Articolo 3 TUIR

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Articolo 49 TUIR

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Risposta ad interpello del 3 giugno 2024, n. 125

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Articolo 76, comma 1-ter, della Legge 413/91

Fonte

Articoli 18 e 21 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

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