In data 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la Risposta n. 124 ad un contribuente statunitense, fiscalmente residente in Italia e assunto da un datore di lavoro statunitense con un contratto a tempo indeterminato.
In particolare, l’istante ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense, in virtù dell’attuale convenzione previdenziale bilaterale tra Italia e Stati Uniti.
Nell’istanza di interpello, egli ha chiesto se fosse possibile considerare le due voci medicare e medical insurance, che il datore di lavoro ha indicato come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia, non tassabili, in quanto contributi obbligatori per la normativa statunitense.
Gli articoli 3, 49 e 51 del TUIR
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del TUIR, il contribuente deve essere assoggettato ad imposizione in Italia sul suo reddito complessivo, costituito da tutti quelli posseduti nei periodi d’imposta di riferimento (compresi i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, determinati secondo le modalità previste dall’articolo 51 dello stesso Testo).
Inoltre, l’articolo 51 dispone, al comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. Il comma 2, lettera a) della medesima norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di legge.
Da tali disposizioni e dal punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E emerge che i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero, in ottemperanza alla legge di detto Stato e riferiti a redditi imponibili in Italia, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente del contribuente.
La risposta dell’Agenzia
Di conseguenza, l’Agenzia chiarisce che i contributi versati negli Stati Uniti nell’ambito del medicare e della medical insurance non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. Tale valutazione è di esclusiva competenza delle autorità del Paese estero.
L’Istante potrà, pertanto, rivolgersi alle competenti Autorità fiscali statunitensi al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino l’obbligatorietà o meno dei contributi in esame ivi versati. La documentazione prodotta dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.