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Esenzione IVA per prestazioni educative e didattiche da parte di non residenti

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Con la risposta all’interpello 750 pubblicata il 27 Ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può applicare l’esenzione IVA al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti quando sussiste il riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti al soggetto non residente che eroga prestazioni educative e didattiche.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Qualora una Charity educativa o un ente Certificatore internazionale con sede nel Regno Unito e riconosciuti dal MIUR offre servizi per la certificazione delle competenze in lingua inglese, di musica e arti performative a scuole pubbliche italiane possono essere esonerati dall’applicazione dell’IVA. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 750, l’ente avrà la possibilità di fatturare tali prestazioni dal proprio numero identificativo inglese specificando che si tratta di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l’esenzione (articolo 10, comma 1, n. 20 del Decreto IVA) e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio (articolo 17, comma 2 dello stesso Decreto IVA).

Applicabilità dell’esenzione dall’IVA per i non residenti

Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione IVA, occorre però procedere ad un’analisi case by case in modo tale da verificare il ricorrere di entrambi i requisiti soggettivi ed oggettivi circa l’esenzione, applicando gli stessi criteri che si adotterebbero nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 750/2021

Fonte

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