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Brexit: chiarimenti sulle disposizioni in materia di posting e legislazione applicabile

Con la Circolare INPS n°71 del 27.04.2021, l’INPS chiarisce le disposizioni in materia di distacco e legislazione applicabile contenute nel TCA (Trade and Cooperation Agreement) e nel PSSC (Protocol on Social Security Coordination).

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Con la Circolare INPS n°71 del 27.04.2021, l’INPS chiarisce le disposizioni in materia di distacco e legislazione applicabile contenute nel TCA (Trade and Cooperation Agreement) e nel PSSC (Protocol on Social Security Coordination).

In attesa che l’Unione Europa ratifichi il Trade and Cooperation Agreement (TCA) con il Regno Unito, le due parti hanno disposto l’applicazione in via provvisoria dell’Accordo. Il TCA disciplina il coordinamento della previdenza sociale dopo Brexit tramite un apposito protocollo – il Protocol on Social Security Coordination (PSSC) – che ha validità per 15 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

La Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha chiarito nella circolare n° 71 del 27 aprile 2021 la prassi applicativa per le disposizioni sul distacco dei lavoratori.

Il distacco dei lavoratori nel PSSC

Ci sono numerosi elementi di continuità tra il PSSC e il Regolamento 883/2004. L’art. SSC. 11 del Protocollo è speculare all’art. 12 del Regolamento 883/2004: oltre a prevedere la fattispecie del distacco di lavoratori, l’art. SSC. 11 prevede che il lavoratore distaccato rimanga soggetto alla legislazione del suo stato di origine se la durata del distacco non è superiore ai 24 mesi e non viene inviato in sostituzione di un altro lavoratore già distaccato. Il PSSC prevede la possibilità per gli Stati Membri UE di avvalersi o meno delle disposizioni dell’art. SSC. 11 – l’Italia ha già espresso volontà favorevole in tal senso.

il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione del suo stato di origine se la durata del distacco non è superiore ai 24 mesi e non viene inviato in sostituzione di un altro lavoratore già distaccato

Il Regolamento 883/2004 continua ad applicarsi ai lavoratori UE il cui distacco nel Regno Unito era già in corso al 31 dicembre 2020, fintantoché tale situazione non si interrompa. Le certificazioni di distacco emesse con data iniziale precedente al 31 dicembre 2020 e che si concludono dopo quella data rimangono valide, come già chiarito nel Messaggio INPS n° 4805 del 22.12.2020. Per tali situazioni, sarà possibile, alla scadenza del certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità, sempre ai sensi del Regolamento 883/2004.

La durata complessiva del distacco ininterrotto non può superare i 24 mesi, considerando anche i periodi precedenti al 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco avvalendosi della deroga ex art. 16 del Regolamento 883/2004.

Proprio con riferimento a tale deroga, possiamo rilevare una delle differenze nel regime del distacco pre- e post-Brexit. Il PSSC non prevede più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile (vedasi art. SSC. 10).

L’esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati nel PSSC

L’art. SSC. 12 riproduce le disposizioni contenute nell’art. 13 del Regolamento 883/2004, pur aggiungendo dei criteri speciali per l’applicazione della legislazione del Regno Unito (parr. 5 e 6). Le sedi territoriali INPS continueranno a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche queste fattispecie.

Moduli e documenti in materia di legislazione applicabile

Le disposizioni attuative degli articoli sopra menzionati sono contenute nell’Allegato SSC-7 (artt. SSCI. 13 e seguenti; art. SSCI. 75), il quale ripropone con alcune minime modifiche l’impianto normativo del Regolamento 987/2009 (artt. 14 e seguenti). Anche qui, il nuovo sistema di regole post Brexit appare sostanzialmente immutato rispetto a quello in forza per i Paesi UE e lo stesso vale per gli adempimenti delle aziende.

Il datore di lavoro informa, se possibile preventivamente, l’istituzione previdenziale dello Stato di cui si applica la legislazione ai sensi dell’art. SSCI. 14 (come prevede anche l’art. 15 del Regolamento 987/2009). L’art. SSCI. 16 prevede poi che l’istituzione dello Stato di cui si applica la legislazione rilasci un attestato di legislazione applicabile indicando data e condizioni. Tale disposizione ricalca l’art. 19 del Regolamento 987/2009 e si potrebbe accostare l’attestato dell’art. SSCI. 16 al certificato A1.

tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del PSSC rimangono validi ai fini dell’attuazione del Protocollo stesso

Tra l’altro, l’art. SSCI. 75 prevede che tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all’entrata in vigore del PSSC rimangano validi ai fini dell’attuazione del Protocollo stesso, fino a quando il Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale non disponga la conclusione del periodo transitorio. I documenti A1 continueranno pertanto ad essere utilizzati per la certificazione della legislazione applicabile durante il periodo transitorio.

Per i distacchi iniziati prima del 31.12.2020 e che si concluderanno dopo tale data, come già detto, continuano a valere la normativa UE e, dunque, anche i certificati A1 già rilasciati.

Ambito di applicazione soggettivo e materiale del PSSC in generale

L’INPS aveva già chiarito nella circolare n° 53 del 6 aprile 2021 l’ambito di applicazione generale del PSSC. I cittadini UE residenti nello UK prima del 1° gennaio 2021 e i cittadini UK residenti nell’UE prima della stessa data rimangono tutelati dal Withdrawal Agreement (WA) e, di conseguenza, continuano a beneficiare del Regolamento 883/2004 e del Regolamento 987/2009. Il TCA e il PSSC si applicano ai casi non disciplinati dal WA e, per certi versi, a un insieme di soggetti più ampio rispetto alla normativa previgente, ossia tutte le “persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti” (art. SSC. 2), non solo i cittadini UE e UK.

L’art. SSC. 3 del Protocollo ricalca il suo corrispettivo nel Regolamento 883/2004 (art. 3) per quanto concerne l’ambito di applicazione materiale, con l’unica eccezione che non menziona le prestazioni familiari. Per tutte le materie coperte dall’art. SSC. 3, i soggetti interessati godono di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato di cui si applica la legislazione (art. SSC. 5).

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Riferimenti Normativi

Circolare INPS n°71 del 27.04.2021

Fonte

Circolare INPS No. 53 del 06.04.2021

Fonte

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