Oggetto dell’interpello: i contributi per la rinegoziazione dei canoni
Negli ultimi anni, numerose Regioni hanno attivato misure straordinarie per agevolare l’accesso alla casa, anche a seguito di emergenze economiche o eventi calamitosi. Tra queste misure rientrano i fondi per la rinegoziazione dei canoni di locazione, che prevedono un contributo al locatore al verificarsi delle seguenti condizioni:
- riduzione del canone pattuito
- con una diminuzione di almeno il 20%.
- per un periodo minimo di sei mesi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo percepito dal locatore costituisce reddito della stessa categoria del canone locativo, ovvero reddito fondiario, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del TUIR. Di conseguenza, tale somma:
- deve essere dichiarata fiscalmente;
- può essere assoggettata al regime della cedolare secca, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Applicazione dell’aliquota ridotta al 10%
Nel caso di contratti di locazione a canone concordato, stipulati in Comuni ad alta tensione abitativa, e debitamente attestati secondo quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2017, è possibile applicare l’aliquota agevolata del 10% anche al contributo percepito dal Comune.
È quindi fondamentale che il contratto sia:
- stipulato secondo i criteri dell’accordo territoriale locale;
- corredato dell’apposita attestazione da parte di un’associazione firmataria dell’accordo.
Indicazione del contributo in dichiarazione dei redditi
Il contributo deve essere indicato nel modello 730 (quadro B, sezione I) nel medesimo rigo del canone ridotto, seguendo queste istruzioni:
Colonna 2 “Utilizzo”: codice 8 (canone concordato con cedolare secca 10%);
Colonna 6 “Canone di locazione”: inserire l’importo totale percepito, comprensivo del contributo;
Colonna 11 “Cedolare secca”: barrare la casella per optare per il regime sostitutivo.
Il medesimo trattamento vale anche per i contribuenti che presentano il modello Redditi PF.