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Trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da soggetto residente negli Stati Uniti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale di plusvalenze realizzate da un soggetto residente negli Stati Uniti.

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In data 3 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n.123, relativa al trattamento fiscale di una plusvalenza realizzata da un Contribuente non residente, a seguito della cessione della sua partecipazione detenuta in una società italiana. Il Contribuente ha cittadinanza italiana e statunitense, è iscritto all’AIRE, ma residente e assunto negli Stati Uniti.  

In virtù dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia da non residenti:

“i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”

Sono presenti delle eccezioni, indicate espressamente nella medesima lettera.

La Convenzione Italia-Stati Uniti e le conclusioni dell’Agenzia

La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con il diritto internazionale, la cui prevalenza è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano.  

Pertanto, anche alla luce della precedente Risposta ad interpello del 20 marzo 2022, n. 135, avente ad oggetto la Convenzione Italia-Belgio, trova applicazione l’articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni. Tale articolo tratta proprio le plusvalenze da cessione di partecipazioni. 

Richiamando i chiarimenti forniti dal Commentario al paragrafo 5 dell’articolo 13 del Modello OCSE, nella versione approvata nel 2017, l’Agenzia conclude che la plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni sia imponibile soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente, nel caso di specie gli Stati Uniti. 

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