L’ordinanza cautelare del 4 giugno 2021 del Tar del Lazio ha decretato che la Circolare 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione sarebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3 e art. 39 comma 3, lett. a T.U. Immigrazione nella definizione dei termini economici per ottenere un visto per studio in Italia.
Lo sponsor economico
Il dibattito si basa sulla definizione di sponsor economico per i richiedenti del visto per studio. La Circolare del Ministero impone infatti che i mezzi per il sostentamento “debbano essere comprovati mediante garanzie economiche personali o dei genitori”, mentre il T.U. immigrazione non impone alcun requisito in merito ai rapporti di parentela con lo sponsor.
Infatti, l’art. 39 comma 3 lett. a stabilisce che alla presentazione della domanda di visto per studio, un cittadino può presentare come sponsor un’autorità, o un cittadino in possesso di cittadinanza italiana, o di un permesso di soggiorno italiano, le cui risorse economiche siano sufficienti per supportare il soggiorno dello studente. La Circolare 2020/2021 imporrebbe quindi delle limitazioni su una legge sovraordinata dello Stato e non può essere applicata. Ulteriori informazioni a riguardo saranno pubblicate a breve.
Lo Sudio Arletti & Partners rimane a vostra disposizione per ulteriori domande. Per ulteriori informazioni riguardo la procedura di richiesta di un visto per studio in Italia, potrebbe interessarti: come ottenere un visto in Italia.