Il governo italiano ha recentemente pubblicato la programmazione di quote triennali che regoleranno gli ingressi per motivi di formazione professionale e tirocinio per il triennio 2023/2025.
Disciplina di ingresso per motivi di studio
Gli ingressi in Italia di cittadini non comunitari che intendono svolgere periodi di formazione professionale o tirocinio sono regolati in Italia del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto “Testo Unico Immigrazione” – TUI).
In primis, l’articolo 27, comma 1, lettera f) del TUI disciplina l’ingresso di:
“persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani”.
In particolare, poi, l’articolo 39-bis, comma 1, lettera b) del TUI consente l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare:
- corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione superiore. Questi tirocini curriculari non sono soggetti al contingentamento triennale.
Quote di ingresso 2023-2025 per formazione professionale e tirocini extracurriculari
Con cadenza triennale, quindi, il governo italiano provvede alla determinazione delle quote di ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari.
Per l’ultimo triennio 2020-2022, il governo aveva autorizzato un totale di 15.000 quote. Tuttavia, il numero di visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in questi tre anni è stato minore rispetto alla disponibilità. Sono state infatti utilizzate soltanto 3.219 quote rispetto al contingente totale.
Nonostante il sottoutilizzo, il governo ha ritenuto di mantenere invariato il contingente per il prossimo triennio 2023-2025, anche in vista di futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l’ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini.
Inoltre, il governo ha ritenuto opportuno considerare che si tratta di una programmazione su base triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo quindi l’ingresso di manodopera qualificata per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro in Italia.
Pertanto, per il triennio 2023-2025 il limite massimo di ingressi è determinato dall’articolo 1, comma 1 del decreto 28 giugno 2023 come segue:
- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
Tirocini extracurriculari e tirocini curriculari
In Italia, i tirocini extra-curriculari per cittadini non comunitari residenti all’estero sono regolamentati a livello regionale, sulla base di apposite linee guida redatte a seguito di un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Tali linee guida determinano alcune procedure obbligatorie, quali ad esempio il coinvolgimento di un soggetto promotore, che ha il compito di elaborare un progetto formativo da sottoporre all’approvazione dell’entità competente.
Per maggiori informazioni, puoi consultare il nostro approfondimento sulla corretta procedura da applicare per l’attivazione di un tirocinio extra-curriculare.
I tirocini curriculari, invece, non sono regolamentati a livello regionale. A questa tipologia di tirocini, infatti, si applica la disciplina prevista dai regolamenti di Ateneo o degli istituti di formazione e delle scuole superiori interessati. Tali regolamenti vengono adottati sulla base dei principi contenuti nella normativa statale (D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Ai tirocini curriculari si applicano solitamente le seguenti procedure:
- Per quanto riguarda i soggetti promotori, l’attivazione dei tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati;
- I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie (COB), a differenza di quanto richiesto nel caso dei tirocini extracurriculari;
- La convenzione di tirocinio è sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante nelle persone dei legali rappresentanti, o loro delegati, e deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.
Nell’ambito dei tirocini curriculari rivolti a persone straniere residenti in paesi extra UE, l’ingresso e il soggiorno in Italia avviene previo ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio o formazione, rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare nel paese in cui risiede lo straniero.
Conversioni studio-lavoro
Per quanto riguarda la possibilità di conversione si fa presente che, in base a recenti modifiche normative, i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso di lavoro al di fuori delle quote.
Il DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50 ha infatti soppresso la precedente disposizione per cui la conversione di tali permessi era subordinata alla disponibilità di una quota prevista del vecchio decreto flussi annuale. Di conseguenza tali permessi, purché in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.