Supporto da A&P

Ministero del lavoro: pubblicato Vademecum sui tirocini per cittadini non comunitari

Il ministero del lavoro ha pubblicato un vademecum riguardo il funzionamento dei tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero.

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Operiamo in
Italia e nel mondo

Siamo
Relocation Experts

Qualità
ISO 9001

In data 17 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un “Vademecum” sulle corrette procedure da seguire per attivare tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero. ​Il vademecum, pubblicato nella sezione “Tirocini formativi” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è uno strumento esplicativo di divulgazione sul funzionamento e le potenzialità di tale istituto, ed è stato pensato per aiutare le Amministrazioni competenti nelle varie fasi del percorso di attivazione dei tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero (disciplinati dal D.lgs. 286/1998, art. 27, co.1, lett. f).

Il Vademecum è stato prodotto a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione con il contributo di ANPAL Servizi. Esso rappresenta un passo importante nella costruzione di un quadro di riferimento comune in materia, che favorisca la progressiva armonizzazione delle discipline territoriali e della loro applicazione, in continuità con il documento “Linee guida in materia di tirocini per persone residenti all’estero“, approvato nell’agosto del 2014 in accordo fra Stato, Regioni e Province autonome.

Definizione di tirocinio

E’ importante sottolineare che il tirocinio formativo è finalizzato all’inserimento della risorsa nel mondo del lavoro, ma non si configura come un rapporto di lavoro, bensì come una “esperienza professionalizzante a completamente di un percorso di formazione”.

Tale esperienza è dunque indirizzata ai cittadini stranieri che hanno già avviato un percorso di formazione nel proprio paese. Inoltre, il tirocinio non può essere finalizzato ad attività di lavoro elementari per le quali non sia previsto un periodo formativo oppure per attività di lavoro domestico.

Infine, i tirocini formativi per cittadini non comunitari hanno una durata minima e una durata massima stabilita. Sebbene tale durata sia stabilita dalla normativa regionale di riferimento, vi sono alcune linee guida stabilite a livello nazionale.

La normativa migratoria in Italia

La normativa nazionale che regola l’ingresso in Italia di cittadini non comunitari per motivi di tirocinio è l’art. 27 comma 1 lettera f e l’art. 39-bis del D.Lgs 286/1998 Testo Unico sull’Immigrazione e l’art. 40 comma 9 lettera a del Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999.

Inoltre, il 5 agosto 2014 in base a un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono state pubblicate le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero con la finalità di fornire un quadro di riferimento omogeneo e definire alcuni principi cardine a livello nazionale. Nonostante ciò, la maggior parte delle Regioni e Province autonome ha una propria disciplina regionale o provinciale.

In ogni caso, ai sensi della normativa vigente, i cittadini non comunitari che intendono recarsi in Italia per svolgere un tirocinio extracurricolare devono richiedere un visto di ingresso, caratterizzato da un contingente triennale. Per il triennio 2020-2022 in corso, il limite massimo di ingressi in Italia per gli stranieri in possesso dei requisiti per l’ottenimento del visto per studio/tirocinio è determinato in 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi.

I soggetti coinvolti nel tirocinio

La corretta procedura di attivazione di un tirocinio formativo per cittadini non comunitari prevede il coinvolgimento di diversi enti tra cui:

  • le amministrazioni competenti,
  • il soggetto promotore,
  • il soggetto ospitante,
  • il tutor,
  • il tirocinante.

Le Amministrazioni competenti

Diverse sono le entità statali responsabili per il funzionamento dei tirocini di cittadini extracomunitari:

  • Le Regioni e le Province Autonome,
  • Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
  • Il Ministero dell’Interno,
  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il soggetto promotore

Di seguito elencheremo alcuni esempi di soggetto promotore, cioè un soggetto pubblico o privato, che rientra in una delle categorie individuate dalla normativa vigente e che ha il compito di elaborare il progetto formativo da sottoporre per approvazione dell’entità statale competente:

  • servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
  • istituti di istruzione universitaria;
  • istituzioni scolastiche;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici.

Il soggetto ospitante

Si intende per soggetto ospitante, un soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, presso il quale si realizza il tirocinio (es. aziende, imprese, università, ecc…).

Il tutor

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante nominano un tutor responsabile didattico-organizzativo e un tutor responsabile aziendale, che collaboreranno alla stesura del Progetto formativo individuale (PFI), all’inserimento del tirocinante nel nuovo contesto lavorativo, alla definizione delle condizioni organizzative e didattiche, al monitoraggio del percorso formativo e all’attestazione dell’attività svolta.

Il tirocinante

Il cittadino non UE residente al di fuori dell’Unione Europea che intende completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d’origine, realizzando un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante in Italia, può farvi ingresso con un visto per studio/tirocinio rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

Per maggiori informazioni, potete fare riferimento alla nostra sezione dedicata al Il Visto per Tirocinio in Italia.

Il tirocinante, durante lo svolgimento del suo tirocinio, non può:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Riferimenti Normativi

D.lgs. 286/1998

Fonte

Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999

Fonte

Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero

Fonte

Ottieni un preventivo gratuito

Chiedi ai nostri Esperti

Ricevi supporto professionale con una consulenza online con A&P.

Se ti affiderai a Studio A&P, il costo della call verrà sottratto dal preventivo finale.

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.