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La Dichiarazione di Presenza: certifica il tuo ingresso in Italia

Certifica il tuo ingresso in Italia con la Dichiarazione di Presenza.

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La Dichiarazione di Presenza è un adempimento richiesto agli stranieri che desiderano soggiornare in Italia. La necessità di presentazione della dichiarazione varia sulla base di una serie di criteri, elencati nei paragrafi seguenti.

Che cos’è la Dichiarazione di presenza?

La Dichiarazione di Presenza è un requisito applicabile ai cittadini extracomunitari che si recano in Italia. Il suo scopo è quello di notificare alle Autorità italiane l’arrivo degli stranieri nel Paese.

La Legge 68 del 28 maggio 2007 ha introdotto per la prima volta la Dichiarazione di Presenza. Lo scopo di questa legge era quello di modificare le regole esistenti concernenti il permesso di soggiorno e di semplificare i requisiti applicabili ai viaggiatori di breve durata.

Chi deve presentare la Dichiarazione di presenza?

La Dichiarazione di presenza è un adempimento che deve essere effettuato dai viaggiatori che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Sono cittadini extracomunitari.
  • Si recano in Italia per motivi di visita, affari, turismo o studio.
  • Soggiornano in Italia per meno di tre mesi.

Per i visitatori di cui sopra, il periodo massimo di soggiorno è indicato sul loro visto.

Come presentare la Dichiarazione di presenza in Italia?

I viaggiatori possono presentare la Dichiarazione di presenza in Italia in tre modi diversi, a seconda del punto di ingresso nell’area Schengen e del loro alloggio. È, quindi, fondamentale capire cos’è l’area Schengen. L’area Schengen è una zona di libera circolazione in cui le persone possono muoversi liberamente, senza controlli alle frontiere. Attualmente, 26 Paesi hanno firmato questo accordo.

Ingresso nell’area Schengen attraverso l’Italia:

Gli stranieri che entrano nell’area Schengen da Paesi terzi direttamente in Italia adempiono all’obbligo di dichiarazione attraversando i controlli della Polizia di frontiera. Durante questi controlli, il personale autorizzato appone il timbro Schengen sul documento di viaggio del visitatore.

In questo caso, non sono necessarie ulteriori azioni da parte del viaggiatore.

Ingresso nell’area Schengen attraverso un altro Paese Schengen:

I viaggiatori che entrano nell’area Schengen da Paesi diversi dall’Italia devono compiere ulteriori passi per presentare la dichiarazione di presenza. Infatti, entro 8 giorni dall’arrivo, i visitatori devono dichiarare la loro presenza presso la Questura locale. Gli 8 giorni si contano in base alla data del timbro sul passaporto, apposto al momento dell’ingresso nell’area Schengen.

In Questura, ai viaggiatori verrà chiesto di compilare un apposito modulo.

Come compilare il modulo di dichiarazione di presenza

Il modulo che i visitatori devono compilare è suddiviso in tre sezioni.

Nella prima parte, i viaggiatori sono tenuti a scrivere le proprie generalità, vale a dire:

  • Cognome.
  • Nome.
  • Data di nascita.
  • Sesso.
  • Luogo di nascita.
  • Nazionalità.

Nella seconda parte del documento è necessario inserire la data del documento di identificazione:

  • Tipo di documento (ad esempio, passaporto).
  • Numero del documento.
  • Periodo di validità.
  • Paese di origine.

L’ultima parte del modulo si concentra sui dettagli del viaggio:

  • Indirizzo in Italia (via, numero civico, città e provincia).
  • Durata del soggiorno (da specificare in giorni).
  • Motivo del soggiorno: Visita, Affari, Turismo, Studio

Il modulo verrà poi timbrato dall’Ufficio, e il viaggiatore ne riceverà una copia che dovrà portare con sé per tutta la durata del soggiorno.

Ingresso in Italia attraverso un Paese Schengen e soggiorno in una struttura ricettiva

I viaggiatori che sono entrati nell’area Schengen in un Paese diverso dall’Italia, e che successivamente sono arrivati in Italia per soggiornare in una struttura ricettiva, non devono recarsi in Questura. Infatti, le strutture ricettive si preoccupano di comunicare alle Autorità locali, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità dei loro ospiti.

Mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione di presenza

Ai sensi della Legge 27 maggio 2007, n. 68, comma 3, sono due i casi in cui il Prefetto competente può procedere a disporre l’espulsione dall’Italia, come previsto dal Decreto-legge 25 luglio 1998, n. 286 (TUI, Testo Unico sull’Immigrazione), all’art. 13:

  • Presentazione della dichiarazione di presenza oltre il termine di otto giorni (salvo cause di forza maggiore).
  • Dopo aver presentato la Dichiarazione di Presenza, superamento del periodo di soggiorno consentito.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 bis del D.Lgs. 286/98, chiunque entri o soggiorni illegalmente in Italia è punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Dichiarazione di presenza per gli studenti

L’articolo 38 bis del Decreto-legge 286 del 25 luglio 1998 (TUI, Testo Unico sull’Immigrazione) prevede un altro caso in cui la Dichiarazione di presenza sostituisce il Permesso di Soggiorno. È il caso degli studenti delle sedi italiane di Università e istituti di istruzione superiore stranieri (livello universitario). Questi studenti devono presentare la Dichiarazione di presenza nel caso in cui il loro soggiorno sia inferiore a 150 giorni.

L’articolo specifica, inoltre, che la Dichiarazione di Presenza deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Sponsorizzazione del legale rappresentante della sede universitaria. In alternativa, un delegato del rappresentante legale può sottoscrivere tale dichiarazione. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata alla Questura competente, se la Dichiarazione di Presenza è presentata presso l’ufficio della Questura. In caso contrario, la dichiarazione deve essere esibita a richiesta di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza.

Oltre a quanto sopra descritto, il rappresentante legale è tenuto a comunicare al Questore competente, entro 48 ore, ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Tali comunicazioni possono essere inviate per posta o per posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Le Autorità possono multare chi non ottempera a questo obbligo; l’importo da pagare può variare da 160 a 1.100 euro.

Maggiori informazioni sul tipo di visto applicabile in base al viaggio sono disponibili alla nostra pagina dedicata per l’ingresso in Italia.

Riferimenti Normativi

Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286

Fonte

Decreto Ministeriale 26 luglio 2007

Fonte

Legge del 28 maggio 2007, n. 68

Fonte

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