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Regime fiscale applicabile ai redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente per un cittadino italiano iscritto all’Aire, fiscalmente residente a Singapore

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La risposta all’interpello numero 111 del 20 gennaio 2023, emanata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito ad un contribuente, cittadino italiano, iscritto all’AIRE e residente a Singapore, che risulta beneficiario di quote di un Fondo di pensione integrativa di un Gruppo privato Italiano per il quale ha lavorato.

La premessa dell’Agenzia delle Entrate

In premessa l’Agenzia ribadisce ed evidenzia che, anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti a Singapore sussiste una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, per effetto dell’art. 2, comma 2bis, del TUIR, in quanto la Repubblica di Singapore è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 (Stato black list).

Sul piano della normativa interna (art. 3 del TUIR), ciò comporta che il contribuente continui, salvo prova contraria, a essere considerato residente fiscale in Italia e quindi soggetto all’imposizione su tutti i suoi redditi.

In ogni caso, ai sensi del citato articolo, l’imposta si applica: 

  • per i residenti, sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, e, 
  • per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 

L’Agenzia delinea quindi la cornice normativa interna italiana, che definisce le regole impositive dei redditi percepiti dai non residenti (art. 23 del TUIR) e precisa che sono considerati prodotti in Italia i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tra i quali le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dallo Stato, da residenti nel territorio, o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

In particolare, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h­bis), TUIR e sono imponibili in base all’articolo 52, comma 1, lettera d), dello stesso Testo Unico.

Pertanto, in qualità di sostituti d’imposta, i Fondi pensioni sono tenuti al versamento di una ritenuta a titolo di imposta operata su quanto corrisposto ai beneficiari del trattamento previdenziale ai sensi dell’art. 24, comma 1­quater, D.P.R. n. 600/1973.

Cosa stabilisce il trattato Italia Singapore

Tuttavia, la normativa interna italiana deve essere coordinata con le disposizioni internazionali per evitare le doppie imposizioni. Nello specifico, l’art. 17 della Convenzione siglata tra l’Italia e Singapore, prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno dei due Stati in relazione a un cessato impiego, siano assoggettate a imposizione esclusiva nel Paese di residenza del contribuente.

Secondo le indicazioni contenute nel Commentario al Modello OCSE, le disposizioni contenute nell’articolo 18 (equivalente all’articolo 17 della Convenzione in esame) si applicano soltanto ai pagamenti delle pensioni e delle remunerazioni analoghe, corrisposti in relazione ad un cessato rapporto di lavoro dipendente.

Il trattato Italia Singapore evita l’imposizione in Italia

In conclusione, quindi, le erogazioni versate dal Fondo pensione italiano al cittadino residente a Singapore non sono soggette a imposizione in Italia, consentendo all’istante di richiedere il rimborso delle trattenute effettuate dal sostituto d’imposta attraverso un’apposita istanza, ai sensi dell’articolo 38 del DPR del 29 settembre 1973, n. 602.

L’istanza, da presentare in carta semplice al Centro Operativo di Pescara Via Rio Sparto, 21 65129 Pescara, nel caso di specie dovrà essere corredata della documentazione rilevante al fine di dimostrare l’effettiva residenza fiscale a Singapore e la natura dei redditi per cui si richiede il rimborso.

Per agevolare la richiesta il contribuente potrà inoltre avvalersi della modulistica (nella fattispecie in esame del Modello D altri redditi) di cui al citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013. 

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