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Regime del 7% per pensionati esteri: ammesso anche per l’erede di un IRA statunitense (Risposta n. 184/2026)

Con la Risposta n. 184/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le distribuzioni percepite dall'erede di un Individual Retirement Account (IRA) statunitense possono conservare natura di reddito da pensione e consentire l'accesso al regime agevolato del 7% previsto dall'articolo 24-ter del TUIR.
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Indice dei Contenuti

Summary

  • Con la Risposta n. 184/2026 l’Agenzia delle Entrate ammette al regime del 7% (art. 24-ter TUIR) l’erede che percepisce distribuzioni da un IRA statunitense.
  • Il subentro mortis causa nel piano non fa venir meno la natura di reddito da pensione delle distribuzioni (art. 7, comma 3, e art. 49, comma 2, lett. a), TUIR).
  • Anche i versamenti volontari non escludono la qualificazione pensionistica dei fondi esteri (Circolare n. 21/E/2020, Risposta n. 290/2025).
  • Il regime si applica dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza in Italia, per un massimo di dieci periodi d’imposta, se sono rispettati tutti i requisiti.
  • Dal 7 aprile 2026 la soglia dei Comuni ammessi sale da 20.000 a 30.000 abitanti.
  • Non ogni conto o prodotto finanziario estero ereditato è una pensione: vanno verificati natura, erogatore e funzionamento del piano.

Risposta n. 184/2026 – Oggetto: Imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: subentro, da parte di un erede, in un Individual Retirement Account (IRA) statunitense – Articolo 24-ter del TUIR

Con la Risposta n. 184/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le distribuzioni percepite dall’erede di un Individual Retirement Account (IRA) statunitense possono conservare natura di reddito da pensione e consentire l’accesso al regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.

La successione nella titolarità del piano e la circostanza che l’IRA sia stato alimentato mediante versamenti volontari non fanno quindi venir meno, nel caso esaminato, la natura pensionistica delle prestazioni.

Indice dei contenuti

  1. Il caso esaminato
  2. Il regime del 7% per i titolari di pensioni estere
  3. Perché l’IRA ereditato conserva natura pensionistica
  4. L’erede può accedere al regime del 7%
  5. Gli elementi da verificare per i piani pensionistici esteri

Il caso esaminato

La contribuente, cittadina italiana residente all’estero, è subentrata a seguito del decesso del padre nella titolarità di un Individual Retirement Account (IRA) statunitense.

Il piano era stato costituito e alimentato dal padre durante la propria vita lavorativa negli Stati Uniti attraverso versamenti volontari con finalità di previdenza complementare. A seguito della successione, la figlia ha iniziato a percepire distribuzioni annuali derivanti dalla posizione IRA.

Intendendo trasferire la propria residenza fiscale in Italia dal 2027, la contribuente ha chiesto all’Agenzia se tali somme possano essere qualificate come redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e consentirle quindi di accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter.

Il regime del 7% per i titolari di pensioni estere

L’articolo 24-ter del TUIR consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia nei Comuni individuati dalla norma, di optare per un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero ricompresi nel regime.

L’opzione è efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e può operare anche per i nove periodi d’imposta successivi, per una durata complessiva massima di dieci periodi d’imposta.

Tra i principali requisiti, il contribuente deve:

  1. percepire un reddito da pensione di fonte estera;
  2. non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti;
  3. trasferire la residenza da uno Stato con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  4. trasferirsi in uno dei Comuni individuati dall’articolo 24-ter.

Il regime interessa i Comuni delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e le specifiche aree colpite da eventi sismici indicate dalla norma. Dal 7 aprile 2026, la soglia demografica prevista dalla disciplina è stata elevata da 20.000 a 30.000 abitanti.

Perché l’IRA ereditato conserva natura pensionistica

Il punto centrale dell’interpello riguarda la qualificazione fiscale delle somme percepite dalla figlia dopo il subentro nella posizione IRA del padre.

L’Agenzia richiama innanzitutto la nozione di “pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati” prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e già interpretata in senso ampio dalla Circolare n. 21/E del 2020.

La prassi ha chiarito che possono rientrare in tale categoria anche prestazioni pensionistiche estere erogate in forma di capitale e che, per i fondi pensione esteri, la natura volontaria dei contributi non esclude di per sé la qualificazione pensionistica.

Assume particolare rilievo anche il precedente contenuto nella Risposta n. 290/2025, relativa alla liquidazione in unica soluzione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari e percepita dall’erede del titolare.

In tale occasione, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 7, comma 3, del TUIR, secondo cui i redditi percepiti dagli eredi mantengono, in sostanza, la qualificazione e le modalità di tassazione che avrebbero avuto se fossero stati percepiti dal titolare originario.

La Risposta n. 184/2026 applica lo stesso principio alle distribuzioni periodiche di un IRA ereditato: il subentro mortis causa non trasforma automaticamente una prestazione di natura previdenziale in un reddito di diversa natura.

L’erede può accedere al regime del 7%

Sulla base di questi principi, l’Agenzia conclude che le distribuzioni derivanti dall’IRA rientrano, nel caso esaminato, tra le “pensioni di ogni genere” di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.

La contribuente potrà quindi beneficiare del regime previsto dall’articolo 24-ter a partire dal periodo d’imposta in cui trasferirà la propria residenza fiscale in Italia, indicato nell’istanza nel 2027, purché risultino soddisfatte anche tutte le ulteriori condizioni richieste dalla norma.

Il chiarimento è significativo perché conferma che anche l’erede di una posizione pensionistica estera può risultare titolare di un reddito da pensione rilevante ai fini dell’accesso al regime del 7%, pur non avendo personalmente costituito o alimentato il piano.

Una volta validamente esercitata l’opzione, l’imposta sostitutiva non riguarda soltanto le distribuzioni dell’IRA, ma, nei limiti previsti dall’articolo 24-ter, anche gli altri redditi prodotti all’estero ricompresi nel regime.

Gli elementi da verificare per i piani pensionistici esteri

La Risposta n. 184/2026 non implica che qualsiasi conto di investimento o prodotto finanziario estero trasferito per successione possa essere qualificato come reddito da pensione.

Per l’applicazione dell’articolo 24-ter occorre verificare concretamente:

  1. la natura previdenziale del piano estero;
  2. il soggetto estero che eroga la prestazione;
  3. le caratteristiche e le finalità dello strumento;
  4. le modalità di contribuzione e di erogazione delle somme;
  5. la qualificazione della prestazione secondo la normativa fiscale italiana.

Nel caso dell’IRA esaminato dall’Agenzia, la finalità previdenziale del piano e la sua qualificazione come trattamento pensionistico consentono alle distribuzioni percepite dall’erede di mantenere natura pensionistica anche dopo il trasferimento mortis causa.

Il chiarimento amplia così l’ambito applicativo pratico del regime dell’articolo 24-ter, confermando che la qualifica di titolare di pensione estera può derivare anche dal subentro ereditario in una posizione previdenziale estera, e non necessariamente da un trattamento maturato direttamente dal contribuente nel corso della propria attività lavorativa.

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