Risposta n. 179/2026 OGGETTO: Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti pensionistici derivanti dalla prestazione di lavoro svolta nel settore privato, percepiti da soggetto non residente, ai sensi dell’articolo 18, par. 2, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni. [1]
Con la Risposta n. 179/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la pensione INPS percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina è imponibile esclusivamente in Italia quando rientra nel sistema previdenziale pubblico italiano, anche se maturata interamente attraverso attività lavorativa svolta nel settore privato. [1]
Il criterio determinante non è, quindi, la natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro, ma il sistema previdenziale nell’ambito del quale viene erogata la pensione e la natura della relativa contribuzione.
Il caso esaminato
Il contribuente, fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese, percepisce una pensione erogata dall’INPS, maturata esclusivamente attraverso attività lavorativa svolta alle dipendenze di datori di lavoro privati. [1]
Non avendo mai lavorato per una pubblica amministrazione né esercitato funzioni pubbliche, riteneva applicabile l’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina, secondo cui le pensioni corrisposte in relazione a un cessato impiego sono, in via generale, imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Secondo questa impostazione, la pensione avrebbe quindi dovuto essere tassata esclusivamente in Cina. [1] [2]
Dal 2026 una nuova Convenzione Italia-Cina
Il chiarimento assume particolare rilievo perché interviene nel primo anno di applicazione della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina, firmata il 23 marzo 2019 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 182/2024.
L’Accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2025 e, in base all’articolo 29, trova applicazione dal 1° gennaio 2026, sostituendo da tale data la precedente Convenzione del 1986. [2] [3]
La nuova Convenzione aggiorna in diversi punti la disciplina applicabile alla mobilità internazionale delle persone. Tra le novità di maggiore interesse: [2] [3] [4]
- per il lavoro subordinato, il limite dei 183 giorni previsto dall’articolo 15 viene verificato con riferimento a un periodo di dodici mesi che inizia o termina nell’anno fiscale considerato, anziché, come nella precedente Convenzione, nel singolo anno solare; analogo criterio temporale viene previsto dall’articolo 14 per le attività professionali e di lavoro autonomo; [2] [3]
- viene introdotta, sempre dall’articolo 15 una disciplina specifica per il trattamento di fine rapporto e gli altri pagamenti una tantum di natura analoga, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato dal quale tali somme sono erogate, quando siano maturate durante il periodo in cui il beneficiario vi ha svolto l’attività lavorativa; [2] [3]
- in materia pensionistica, il nuovo articolo 18 introduce una specifica regola per le prestazioni corrisposte nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico, assente nella precedente Convenzione. [2] [3]
Le principali modifiche introdotte dal nuovo Accordo sono illustrate anche nella Relazione al disegno di legge di ratifica della Convenzione Italia-Cina. [4]
Proprio quest’ultima novità assume rilievo nel caso analizzato dall’Agenzia. La precedente Convenzione prevedeva infatti, per le pensioni relative a un cessato impiego, la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Il nuovo articolo 18 mantiene tale regola generale al paragrafo 1, ma introduce al paragrafo 2 un’eccezione per le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico, che sono imponibili esclusivamente nello Stato cui appartiene tale sistema. [2]
Per una pensione riconducibile al sistema previdenziale pubblico italiano, quindi, la potestà impositiva resta all’Italia anche quando il pensionato è fiscalmente residente in Cina. [1]
Resta distinta la disciplina delle pensioni derivanti da servizi resi allo Stato o ad altri enti pubblici, regolata dall’articolo 19 della Convenzione. [2]
Anche una pensione da lavoro privato può rientrare nel sistema previdenziale pubblico
La Convenzione non definisce espressamente cosa debba intendersi per “sistema previdenziale pubblico”. [1] [2]
L’Agenzia richiama quindi i lavori parlamentari relativi alla ratifica del nuovo Accordo, secondo cui vi rientrano le pensioni corrisposte in base alla legislazione sulla previdenza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, nonché le prestazioni garantite dallo Stato per perseguire finalità generali di solidarietà, come le pensioni di invalidità.
Viene inoltre richiamata la Circolare n. 41/E del 21 luglio 2003, secondo cui rientrano nell’ambito della previdenza sociale le prestazioni corrisposte a fronte di contributi obbligatori relativi a un cessato impiego, mentre restano escluse quelle collegate a contribuzione volontaria. [1] [5]
Ne consegue che aver lavorato esclusivamente per datori di lavoro privati non esclude che la pensione rientri nel sistema previdenziale pubblico. Ai fini dell’applicazione della Convenzione, ciò che rileva è la natura del sistema previdenziale nell’ambito del quale la prestazione viene erogata e la natura obbligatoria della contribuzione da cui deriva.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, la pensione INPS è maturata attraverso attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, ma è corrisposta nell’ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contribuzione obbligatoria.
L’Agenzia ritiene pertanto applicabile l’articolo 18, paragrafo 2, della nuova Convenzione, con conseguente tassazione esclusiva in Italia. [1] [2]
Un principio da non generalizzare a tutte le pensioni estere
La conclusione della Risposta n. 179/2026 riguarda specificamente la Convenzione tra Italia e Cina e non può essere automaticamente estesa ai pensionati fiscalmente residenti in altri Stati.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia possono infatti prevedere criteri differenti per la tassazione delle pensioni e, in particolare, per quelle riconducibili ai sistemi di sicurezza o previdenza sociale.
Per i pensionati residenti all’estero è quindi necessario verificare, caso per caso, la natura del trattamento pensionistico e le disposizioni contenute nella Convenzione applicabile.
Riferimenti normativi e fonti istituzionali
[1] Agenzia delle Entrate – Risposta n. 179 del 1 ottobre 2026
[2] Legge 18 novembre 2024, n. 182 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Cina del 23 marzo 2019
[3] LEGGE 31 ottobre 1989, n. 376 – Normattiva
[4] Relazione al disegno di legge di ratifica della Convenzione Italia-Cina
[5] Agenzia delle Entrate – Circolare 21 luglio 2003, n. 41/E