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Modello 118/IMP e investitori non residenti: la procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva

Con la Risposta n. 170/2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il Responsabile di un registro per la circolazione digitale possa essere assimilato agli intermediari abilitati previsti dal D.Lgs. n. 239/1996 e utilizzare il Modello 118/IMP nella procedura di non applicazione dell’imposta sostitutiva.
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Indice dei Contenuti

Summary

  • Il Responsabile di un registro DLT per la circolazione digitale non rientra tra gli intermediari previsti dal D.Lgs. n. 239/1996: non può raccogliere le autocertificazioni dei non residenti né presentare il Modello 118/IMP.
  • Il Modello 118/IMP è presentato dalla banca di secondo livello, non dal singolo investitore non residente.
  • Per gli strumenti digitali non depositati presso gli intermediari abilitati, l’imposta sostitutiva si applica anche ai non residenti, che possono chiederne il rimborso se hanno i requisiti per l’esenzione.
  • Per l’esenzione il non residente deve consegnare l’autocertificazione (art. 7 D.Lgs. n. 239/1996), datata e sottoscritta, prima del pagamento dei proventi o della cessione o rimborso dei titoli; vale fino a revoca.
  • Il non residente deve essere l’effettivo beneficiario dei proventi e residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Con la Risposta n. 170/2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il Responsabile di un registro per la circolazione digitale possa essere assimilato agli intermediari abilitati previsti dal D.Lgs. n. 239/1996 e, di conseguenza, possa utilizzare il Modello 118/IMP nell’ambito della procedura di non applicazione dell’imposta sostitutiva. [1]

Il chiarimento offre l’occasione per riepilogare a cosa serve il Modello 118/IMP, chi può presentarlo e quale documentazione deve invece predisporre il soggetto non residente per beneficiare del regime di esenzione.

Indice dei contenuti

  • La casistica e il chiarimento dell’Agenzia
  • Il Modello 118/IMP: a cosa serve e chi può presentarlo
  • L’autocertificazione del soggetto non residente
  • La procedura per beneficiare dell’esenzione
  • Il supporto di Studio Arletti & Partners

La casistica e il chiarimento dell’Agenzia

L’interpello riguarda una società che gestisce un registro basato su tecnologia DLT per l’emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, comprese obbligazioni e titoli di debito.

La società chiedeva di poter essere equiparata agli intermediari finanziari tradizionali e, conseguentemente, di poter raccogliere la documentazione degli investitori non residenti, effettuare le comunicazioni fiscali previste e accedere alla procedura mediante il Modello 118/IMP.

L’Agenzia delle Entrate ha escluso tale possibilità, precisando che, in assenza di un’espressa previsione normativa, il Responsabile del registro digitale non rientra tra gli intermediari individuati dal D.Lgs. n. 239/1996 e dal D.M. n. 632/1996 e non può quindi operare come banca di primo livello nell’ambito della procedura. Di conseguenza, non può raccogliere le autocertificazioni dei non residenti né presentare il Modello 118/IMP. [2]

Per gli strumenti finanziari digitali che non risultano depositati presso gli intermediari individuati dalla disciplina, l’Agenzia ha inoltre chiarito che trova applicazione l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996. L’imposta sostitutiva deve pertanto essere applicata anche nei confronti dei soggetti non residenti; questi ultimi, qualora possiedano i requisiti per l’esenzione, possono far valere il proprio diritto attraverso la successiva richiesta di rimborso.

Il Modello 118/IMP: a cosa serve e chi può presentarlo

Il Modello 118/IMP è utilizzato nell’ambito della procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 239/1996. [3] La procedura riguarda gli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari rientranti nell’ambito della disciplina. [4] La richiesta di utilizzo della procedura da parte della banca di secondo livello è prevista dall’art. 1, comma 3, del D.M. 4 dicembre 1996, n. 632. [3]

Il modello non viene presentato dal singolo investitore non residente, ma dall’intermediario qualificato come banca di secondo livello: in via ordinaria, una banca o una società di intermediazione mobiliare residente in Italia, oppure una stabile organizzazione italiana di una banca o di una società di intermediazione mobiliare non residente, depositaria o sub-depositaria dei titoli, che intrattiene rapporti telematici diretti con l’Amministrazione finanziaria ai fini della procedura. Restano ferme le equiparazioni previste dalla disciplina per determinati enti e società non residenti aderenti a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli, che intrattengano i rapporti diretti richiesti con l’Amministrazione finanziaria. [5]

Il Modello 118/IMP riguarda quindi l’accesso dell’intermediario alla procedura; il diritto del singolo investitore all’esenzione dipende invece dal possesso dei requisiti sostanziali e dall’adempimento degli obblighi documentali previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 239/1996. [4]

L’autocertificazione del soggetto non residente

Il soggetto non residente che intende beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva deve fornire all’intermediario l’autocertificazione prevista dall’art. 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 239/1996, [4] redatta secondo lo schema approvato con il D.M. 12 dicembre 2001, [5] debitamente datata e sottoscritta.

Per una persona fisica, l’autocertificazione documenta il possesso dei requisiti richiesti per accedere all’esenzione. In particolare, il soggetto deve essere l’effettivo beneficiario dei proventi [5] e fiscalmente residente in uno Stato o territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996. [4] L’esenzione riguarda gli interessi, premi e altri frutti dei titoli rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione, non indistintamente tutti i redditi finanziari del non residente.

Ai fini della non applicazione dell’imposta, l’autocertificazione deve essere presentata entro il pagamento dei proventi oppure la cessione o il rimborso dei titoli [6] e produce effetti fino a revoca, senza necessità di un rinnovo annuale generalizzato.

La procedura per beneficiare dell’esenzione

La procedura può quindi coinvolgere due distinti intermediari: la banca di primo livello, che intrattiene il rapporto con l’investitore e raccoglie la relativa documentazione, e la banca di secondo livello, presso la quale i titoli sono depositati o subdepositati e che intrattiene i rapporti telematici previsti con l’Amministrazione finanziaria.

L’investitore consegna l’autocertificazione alla banca di primo livello, che ne controlla la regolare compilazione, completa l’attestazione di propria competenza relativa al deposito dei titoli e alla correttezza, sulla base degli elementi in suo possesso, dei dati identificativi e delle dichiarazioni del beneficiario, e conserva un esemplare della documentazione. [5] Un secondo esemplare viene trasmesso alla banca di secondo livello entro 15 giorni dalla ricezione. [5] [3]

La banca di secondo livello, acquisita la documentazione ed eseguiti gli opportuni controlli, la conserva a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. [3] Quando ricorrono tutti i presupposti sostanziali e procedurali, applica il regime di non assoggettamento all’imposta sostitutiva e provvede alle comunicazioni dei dati previste dalla normativa. [3] La conservazione dell’autocertificazione e la trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria sono adempimenti distinti.

Quando il deposito è diretto presso la banca di secondo livello, l’autocertificazione viene presentata direttamente a quest’ultima, che effettua i controlli, acquisisce la documentazione [5] e applica il regime di esenzione. [4]

Il supporto di Studio Arletti & Partners

Studio Arletti & Partners può assistere i soggetti non residenti nella verifica dei requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione e nella predisposizione dell’autocertificazione prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 239/1996, supportandoli anche nel coordinamento con l’intermediario coinvolto nella procedura.

Consulenza sulla residenza fiscale di persone fisiche

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
UE Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239. No. 239 / Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 170/2026 170 / Leggi di più
Agenzia delle Entrate FiscoOggi - Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale / 10/09/2026 Leggi di più
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) D.M. 4 dicembre 1996, n. 632 632 / 04/12/1996 Leggi di più
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) D.M. 12 dicembre 2001 / 12/12/2001 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Circolare n. 20/E del 27 marzo 2003 20/E / 27/03/2003 Leggi di più
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