Attraverso l’ordinanza n. 25843 del 26 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in materia di indagini finanziarie, chiarendo alcuni principi relativi all’utilizzo delle movimentazioni bancarie nell’ambito degli accertamenti fiscali.
Con questa decisione, la Cassazione sottolinea l’importanza della cosiddetta presunzione legale relativa, in forza della quale le movimentazioni bancarie possono essere poste a fondamento dell’accertamento, salvo che il contribuente dimostri che le somme sono già state considerate nella determinazione del reddito imponibile oppure che risultano fiscalmente irrilevanti.
Indice dei contenuti
- La casistica
- Il quadro normativo delle indagini bancarie
- L’ordinanza n. 7389/2026: la distinzione tra versamenti e prelevamenti
- L’onere della prova e le implicazioni per i contribuenti
- Fonti normative
La casistica
Il caso in esame riguarda un accertamento fiscale nei confronti di una persona fisica, amministratore di due società del settore edilizio.
Alcune indagini sui conti personali del contribuente, condotte a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009, avevano infatti rilevato versamenti non giustificati per oltre 917.000 euro, che si presumevano riconducibili a redditi non dichiarati.
Il contribuente aveva dunque presentato un ricorso, sostenendo che la maggior parte dei versamenti contestati sul proprio conto corrente fosse riconducibile alla restituzione di finanziamenti precedentemente concessi alle società da lui amministrate. Contestava, inoltre, la legittimità dell’accertamento, ritenendo che mancassero sia la prescritta autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, sia i presupposti per l’applicazione della presunzione fiscale, che considerava operante esclusivamente nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tale impostazione, precisando infatti che la presunzione relativa ai versamenti bancari non è limitata agli imprenditori e ai professionisti, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
Viene oltretutto chiarito che, per superare tale presunzione, non è sufficiente fornire giustificazioni generiche, ma è necessaria una prova specifica e analitica della natura delle singole operazioni contestate.
Il quadro normativo delle indagini bancarie
La disciplina delle indagini bancarie trova il proprio fondamento nell’articolo 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, che attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di utilizzare i dati e le informazioni acquisiti attraverso i rapporti bancari e finanziari ai fini dell’accertamento dei redditi.
La disposizione introduce una presunzione legale relativa, in base alla quale i versamenti bancari non giustificati possono essere posti a fondamento dell’accertamento di maggiori redditi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri che le somme siano già state considerate nella determinazione del reddito imponibile oppure che risultino fiscalmente irrilevanti.
Tale disciplina si collega all’articolo 38 del medesimo decreto, relativo all’accertamento dei redditi delle persone fisiche, consentendo l’applicazione della presunzione sui versamenti bancari anche nei confronti dei contribuenti che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Il carattere legale della presunzione distingue tale meccanismo dalle presunzioni semplici, per le quali devono verificarsi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nell’ambito delle indagini bancarie, invece, l’Agenzia delle Entrate può presumere che i versamenti bancari non giustificati costituiscano redditi non dichiarati, senza dover dimostrare da quale specifica operazione economica derivino le somme. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che tali importi sono già stati considerati nella determinazione del reddito imponibile oppure che risultano fiscalmente irrilevanti.
L’ordinanza n. 7389/2026: la distinzione tra versamenti e prelevamenti
Il principio viene ulteriormente confermato dall’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, che approfondisce l’ambito di applicazione delle presunzioni bancarie, distinguendo tra operazioni di versamento e di prelevamento.
La pronuncia richiama infatti la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione ai lavoratori autonomi della presunzione di maggior reddito derivante dai prelevamenti bancari non giustificati.
In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole presumere che le somme prelevate da un professionista siano necessariamente destinate a sostenere costi legati alla propria attività e, conseguentemente, a generare compensi non dichiarati. Tale meccanismo presuntivo, infatti, trova una giustificazione nell’attività d’impresa, caratterizzata dall’impiego di beni e servizi per la produzione di ricavi, ma non può essere automaticamente esteso al lavoro autonomo.
Ne consegue che la presunzione relativa ai prelevamenti bancari rimane applicabile ai titolari di reddito d’impresa, entro i limiti previsti dalla normativa, mentre la presunzione relativa ai versamenti non giustificati continua a operare nei confronti della generalità dei contribuenti, compresi anche i lavoratori autonomi.
Ritornando dunque alla controversia esaminata dall’ordinanza n. 7389/2026, nel caso specifico la contribuente operava su conti correnti riconducibili ad un’attività esercitata attraverso una società di fatto; la Corte ha pertanto ritenuto rilevante tale circostanza ai fini della qualificazione del reddito come reddito d’impresa e, conseguentemente, dell’applicazione della presunzione anche ai prelevamenti.
La pronuncia ha inoltre chiarito che le indagini possono riguardare conti formalmente intestati a terzi, purché l’Amministrazione finanziaria ne dimostri l’effettiva riferibilità al contribuente, senza che sia necessario provarne l’utilizzo esclusivo da parte di quest’ultimo.
L’onere della prova e le implicazioni per i contribuenti
Entrambe le ordinanze confermano l’importanza che assume la prova contraria negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie.
Il contribuente chiamato a giustificare i versamenti contestati deve pertanto essere in grado di ricostruire la provenienza delle somme, dimostrando, con riferimento alle singole operazioni, la loro eventuale irrilevanza fiscale o l’avvenuta inclusione nel reddito dichiarato.
A questo fine possono assumere rilievo, a seconda delle circostanze, contratti di finanziamento, documentazione relativa a restituzioni di prestiti, atti di donazione, documenti di compravendita e altri elementi idonei a ricostruire la natura delle movimentazioni.
È altresì confermato che la sola esistenza di un accredito bancario non comporta necessariamente la presenza di reddito imponibile, ma in presenza di un accertamento fondato sull’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve essere in grado di fornire una giustificazione adeguata e puntuale.
Le ordinanze n. 25843/2026 e n. 7389/2026 si inseriscono pertanto nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle risultanze delle indagini bancarie un significativo valore probatorio, confermando al tempo stesso la possibilità per il contribuente di superare la presunzione attraverso un’adeguata dimostrazione della natura delle operazioni contestate.
Fonti normative
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 26 settembre 2026, n. 25843 — Testo originale – Corte di Cassazione
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 27 marzo 2026, n. 7389 — Testo originale – Corte di Cassazione
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2) — Documentazione Economica e Finanziaria – MEF
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38 — Documentazione Economica e Finanziaria – MEF
- Corte costituzionale, sentenza 24 settembre – 6 ottobre 2014, n. 228 — Corte costituzionale – Testo integrale della sentenza