Il decreto-legge n. 101-E/2020 disciplina il distacco dei lavoratori in Portogallo. Il decreto recepisce la direttiva UE 2018/957 e modifica la legge 29/2017. La normativa vigente mira a garantire che i lavoratori distaccati beneficino di determinate disposizioni minime di tutela quando sono distaccati in Portogallo.
Maggiori informazioni sulla normativa UE in materia di distacco sono disponibili nella nostra guida sulle direttive UE relative ai lavoratori distaccati.
Requisiti preliminari per il distacco di lavoratori in Portogallo
Gli articoli 6 e 7 del Codice del lavoro portoghese disciplinano il distacco di lavoratori in Portogallo. Secondo tali disposizioni, il distacco presuppone che il lavoratore, assunto da un datore di lavoro con sede in un altro Stato, sia inviato in Portogallo per un incarico di breve durata al fine di svolgere un’attività:
- nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi con un’impresa portoghese, oppure
- per lavorare per un’impresa dello stesso gruppo societario, oppure
- in regime di lavoro temporaneo.
Un lavoratore distaccato in Portogallo è un dipendente che presta servizio sotto l’autorità e la direzione del datore di lavoro straniero. Il servizio viene prestato temporaneamente da tale impresa a un’altra impresa con sede nel territorio portoghese.
Tuttavia, l’impresa straniera può distaccare lavoratori solo per un periodo limitato. In ogni caso, deve sussistere un rapporto di lavoro tra l’impresa che distacca e il lavoratore distaccato.
Obblighi preliminari per l’invio di dipendenti in Portogallo
Il datore di lavoro straniero deve notificare il distacco dei propri lavoratori all’ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho). La notifica deve essere inviata tramite il modulo online disponibile sul portale dell’ACT prima dell’inizio della prestazione di servizi.
La dichiarazione di distacco inviata all’ACT dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Identità del prestatore di servizi (“società distaccante”);
- Numero e dati identificativi dei lavoratori distaccati;
- Identità della persona incaricata dei contatti con l’ACT;
- Durata prevista del distacco;
- Indirizzo del luogo o dei luoghi di lavoro;
Eventuali modifiche successive non devono essere comunicate all’ACT.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 29/2017, l’impresa distaccante deve designare una persona di contatto che funga da intermediario con le autorità. Tale persona di contatto deve essere reperibile sul territorio portoghese.
Distacco di lavoratori in Portogallo da parte di agenzie di lavoro interinale
I lavoratori distaccati in Portogallo da agenzie di lavoro interinale con sede in altri Stati hanno diritto a tutte le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori interinali ceduti a imprese utilizzatrici in Portogallo da agenzie di lavoro interinale con sede in Portogallo.
Pertanto, un’agenzia di lavoro interinale deve garantire che i lavoratori interinali distaccati beneficino almeno delle condizioni di lavoro di base che si applicherebbero a tali lavoratori se fossero assunti dall’impresa utilizzatrice, compresi tutti i contratti collettivi applicabili a livello aziendale.
Richiesta del Modello A1
Ai sensi del regolamento n. 883/2004, i lavoratori distaccati in Portogallo o in un altro Stato membro dell’UE continuano ad essere coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese in cui svolgono la loro attività lavorativa permanente.
Il datore di lavoro straniero che distacca un dipendente per lavorare in un altro Stato deve richiedere il Modello A1. Il documento viene rilasciato dall’autorità di sicurezza sociale del paese in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.
Il Modello A1 attesta che i lavoratori distaccati sono iscritti al sistema previdenziale del paese del datore di lavoro e che non sono tenuti a versare alcun contributo nel paese ospitante.
La condizione di cui sopra si applica solo se il periodo di distacco non supera i 24 mesi. Inoltre, il lavoratore non deve essere distaccato in tale Stato al fine di sostituire un altro lavoratore.
Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai lavoratori distaccati in Portogallo
Al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti applicabili in materia di distacco, il datore di lavoro distaccante deve conservare, per tutta la durata del distacco, copie cartacee o elettroniche dei seguenti documenti:
- Contratti di lavoro;
- Buste paga e prove di pagamento degli stipendi;
- Registri dell’orario di lavoro che indichino l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero;
Durante il distacco, questi documenti devono essere disponibili in un luogo accessibile e chiaramente identificabile sul territorio portoghese, come ad esempio il luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltre essere in grado di esibire tali documenti su richiesta dell’Autorità portoghese per le condizioni di lavoro (ACT) per un periodo massimo di un anno dalla fine del distacco. Su richiesta dell’ACT, i documenti devono essere presentati in portoghese o accompagnati da una traduzione in portoghese certificata.
Diritti dei lavoratori distaccati
L’articolo 7 del Codice del lavoro stabilisce che i lavoratori distaccati abbiano diritto a una serie significativa di condizioni minime previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore distaccato ha diritto alle stesse condizioni di lavoro dei lavoratori portoghesi qualora queste siano più favorevoli, in particolare per quanto riguarda:
- Sicurezza sul lavoro;
- Orari di lavoro;
- Ferie;
- Salario minimo, ecc.
Il salario minimo comprende i sussidi o le indennità concessi al lavoratore nell’ambito del distacco che non costituiscono un rimborso delle spese sostenute, in particolare quelle relative al viaggio, all’alloggio e ai pasti.
L’obiettivo è garantire ai lavoratori distaccati in Portogallo condizioni minime identiche a quelle di tutti gli altri lavoratori. Inoltre, le imprese operanti nello stesso settore possono competere in modo equo ed evitare il «dumping sociale».
Distacco di cittadini di paesi terzi in Portogallo
I cittadini di paesi terzi residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e regolarmente assunti presso un’impresa con sede in uno Stato membro dell’UE, purché mantengano il proprio rapporto di lavoro, non necessitano di un permesso di soggiorno né di un permesso di soggiorno temporaneo per essere distaccati.