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Cittadinanza italiana per minori

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Indice dei Contenuti

Scopri come si applica la cittadinanza italiana ai figli nati in Italia, ai figli nati all’estero da genitori italiani e ai minori adottati da cittadini italiani.

Le regole sulla cittadinanza italiana dei minori dipendono dal luogo di nascita del minore, dalle cittadinanze possedute dal minore e dai genitori, dal titolo in base al quale un genitore è italiano e, nei casi di adozione, dal riconoscimento dell’adozione in Italia.

Dopo la riforma della cittadinanza del 2025, il figlio nato all’estero da un genitore italiano non acquista sempre automaticamente la cittadinanza italiana. Ulteriori modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025 hanno esteso da uno a tre anni il termine per alcune dichiarazioni dei genitori e hanno eliminato il contributo di 250 euro per tale specifica procedura a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Di seguito trovi una panoramica dei principali percorsi per ottenere la cittadinanza per i minori nati in Italia, nati all’estero o adottati da cittadini italiani.

Per un’introduzione più ampia all’argomento, consulta la nostra guida sulla cittadinanza italiana.

Quali sono i requisiti per la cittadinanza italiana dei minori?

Non esiste un’unica procedura valida per tutti i minori. Le regole applicabili dipendono principalmente dal fatto che il minore sia nato in Italia o all’estero, che un genitore sia già italiano e che la cittadinanza si acquisti automaticamente o tramite dichiarazione.

Figli nati in Italia da genitori stranieri

La nascita in Italia non comporta, in generale, l’acquisto automatico della cittadinanza italiana.

Un minore acquista la cittadinanza italiana alla nascita solo in circostanze limitate, tra cui quando:

  • entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  • il minore non può acquisire la cittadinanza di nessuno dei genitori secondo la legge straniera applicabile;
  • un minore di genitori ignoti viene trovato in Italia e non è possibile accertare il possesso di un’altra cittadinanza.

Una persona nata in Italia da genitori stranieri può diventare cittadina italiana dopo il compimento dei 18 anni, a condizione di aver risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia dalla nascita. La dichiarazione deve essere presentata entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Un minore può inoltre acquistare la cittadinanza quando un genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana. In base alle regole applicabili dal 24 maggio 2025, il minore deve convivere con il genitore e, di norma, deve aver risieduto legalmente in Italia per almeno due anni continuativi. Se il minore ha meno di due anni, la residenza legale deve proseguire dalla nascita.

Figli nati all’estero da genitori italiani

L’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 ha introdotto limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza alle persone nate all’estero che possiedono un’altra cittadinanza.

Un minore nato all’estero può comunque acquistare automaticamente la cittadinanza italiana quando, ad esempio:

  • non possiede un’altra cittadinanza;
  • un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del minore;
  • se il genitore o il nonno è deceduto prima della nascita, possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento del decesso;
  • un genitore italiano ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita del minore;
  • il caso rientra in una delle domande, degli appuntamenti o dei procedimenti giudiziari tutelati dalle disposizioni transitorie.

L’esistenza di una di queste condizioni non ripristina una linea di trasmissione della cittadinanza già interrotta. Devono comunque essere soddisfatti i requisiti ordinari per la trasmissione tramite il genitore italiano.

Quando occorre dimostrare il possesso esclusivo della cittadinanza italiana, le autorità possono richiedere documenti ufficiali stranieri che attestino che il genitore o il nonno interessato non possedeva un’altra cittadinanza. Le sole dichiarazioni personali sono in genere insufficienti.

La Corte costituzionale ha successivamente esaminato l’articolo 3-bis nella sentenza n. 63/2026, confermando la distinzione tra la cittadinanza già formalmente riconosciuta e quella non ancora accertata tramite un procedimento amministrativo o giudiziario.

Cittadinanza per beneficio di legge

Un minore nato all’estero che non acquista la cittadinanza automaticamente può averne diritto per beneficio di legge ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992.

Questa procedura è riservata al minore straniero o apolide il cui padre o la cui madre è cittadino italiano per nascita.

I genitori o il tutore legale devono dichiarare la volontà che il minore acquisti la cittadinanza italiana. Deve poi essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

  • dopo la dichiarazione, il minore risiede legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni; oppure
  • la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dal successivo accertamento della filiazione con il cittadino italiano.

Il termine di tre anni si applica anche quando la filiazione è stabilita tramite adozione.

La cittadinanza acquisita con questa procedura non ha effetto retroattivo dalla nascita. Ha effetto dal giorno successivo al completamento delle condizioni e delle formalità previste dalla legge.

Dopo il raggiungimento della maggiore età, la persona può rinunciare alla cittadinanza acquisita con questa procedura, a condizione di possedere un’altra cittadinanza.

La Legge di Bilancio n. 199/2025 ha esteso da uno a tre anni il termine per la dichiarazione e ha eliminato il contributo di 250 euro per le dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b).

Minori adottati da cittadini italiani

In linea di principio, il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 91/1992.

Tuttavia, quando il minore adottato è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, occorre considerare anche l’articolo 3-bis.

L’acquisto automatico della cittadinanza può dipendere dal fatto che:

  • un genitore adottivo o un nonno possieda esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • il genitore adottivo italiano abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza e prima dell’adozione;
  • ricorra un’altra condizione tutelata ai sensi dell’articolo 3-bis.

Quando l’acquisto automatico non è possibile e il genitore adottivo è cittadino italiano per nascita, il minore può ottenere la cittadinanza tramite la procedura per beneficio di legge. La dichiarazione può essere presentata entro tre anni dalla costituzione legale del rapporto adottivo.

L’adozione straniera deve inoltre essere riconosciuta come efficace e correttamente trascritta in Italia.

Un’adozione perfezionata dopo il raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottato non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza. L’adulto adottato da un cittadino italiano può invece richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione.

Termine transitorio per i minori al maggio 2025

Una disposizione transitoria speciale si applica alle persone che:

  • erano minorenni il 24 maggio 2025; e
  • sono figli di cittadini italiani per nascita rientranti nell’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) o b).

Per questa categoria, la dichiarazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), può essere presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029.

Il termine era originariamente il 31 maggio 2026, ma è stato prorogato dal decreto-legge n. 200/2025, convertito dalla legge n. 26 del 27 febbraio 2026.

La proroga non ha ampliato la categoria dei soggetti ammessi. Ha soltanto esteso il termine per coloro che erano già minorenni il 24 maggio 2025.

Se il minore compie 18 anni prima del 31 maggio 2029, la dichiarazione deve essere presentata personalmente dall’interessato entro lo stesso termine.

Documenti necessari e tempi per la domanda

I documenti richiesti dipendono dalla situazione del minore e dal fondamento giuridico della procedura di cittadinanza.

Possono comprendere:

  1. l’atto di nascita integrale del minore;
  2. gli atti di nascita e di matrimonio dei genitori;
  3. la prova della cittadinanza italiana del genitore;
  4. i documenti che dimostrano come e quando il genitore ha acquisito la cittadinanza italiana;
  5. la prova delle altre cittadinanze del minore;
  6. i certificati relativi alle cittadinanze possedute dai genitori o dai nonni;
  7. i certificati storici di residenza in Italia;
  8. i documenti che accertano la filiazione o la responsabilità genitoriale;
  9. le sentenze di adozione e i documenti di riconoscimento o trascrizione in Italia;
  10. traduzioni giurate, apostille o legalizzazioni.

Quando la cittadinanza è rivendicata perché un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana, può essere richiesta una prova ufficiale proveniente dalle autorità straniere competenti.

I tempi di trattazione variano in base a:

  • il tipo di procedura di cittadinanza;
  • la disponibilità dei documenti di stato civile;
  • il Paese in cui i documenti sono stati rilasciati;
  • la necessità di apostille, legalizzazioni o traduzioni;
  • il comune o il consolato che gestisce la pratica.

A differenza della precedente versione di questo approfondimento, non si deve indicare un tempo generale di trattazione di 120 giorni, perché la procedura e l’autorità competente possono differire notevolmente da caso a caso.

È richiesto il contributo di 250 euro?

Dal 1° gennaio 2026 il contributo di 250 euro non è richiesto per le dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), entro tre anni dalla nascita o dal successivo accertamento della filiazione o dall’adozione.

L’esenzione non si applica automaticamente a ogni procedura di cittadinanza che riguardi un minore. In particolare, il percorso alternativo basato su due anni di residenza in Italia dopo la dichiarazione non rientra nella specifica esenzione introdotta per la lettera b).

Le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 2026 restano valide, ma i contributi già versati non sono rimborsabili.

Come presentare la domanda di cittadinanza italiana per minori

L’autorità competente dipende normalmente dal luogo di residenza del minore.

Le famiglie residenti all’estero presentano in genere i documenti o la dichiarazione al consolato italiano competente per il luogo di residenza.

Le famiglie residenti in Italia si rivolgono in genere all’ufficio di stato civile del comune competente.

La procedura dipende anche dalle modalità di acquisto della cittadinanza:

  • quando la cittadinanza è automatica, l’atto di nascita straniero viene normalmente presentato per la trascrizione nei registri di stato civile italiani;
  • quando la cittadinanza è acquisita per beneficio di legge, i genitori o il tutore legale devono presentare una dichiarazione formale;
  • nei casi di adozione, l’adozione straniera può dover essere prima riconosciuta e trascritta in Italia;
  • quando un genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana, devono essere verificati la residenza e la situazione familiare del minore.

La trascrizione dell’atto di nascita straniero registra una cittadinanza già acquisita. Non sostituisce di per sé la valutazione giuridica volta a stabilire se il minore possedesse i requisiti per la cittadinanza alla nascita.

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