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Assumere lavoratori formati all’estero: ingresso fuori quota in Italia ai sensi dell’art. 23 TUI

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Indice dei Contenuti

Summary

Le aziende possono assumere lavoratori non UE che hanno completato programmi di formazione approvati all’estero attraverso la procedura di ingresso fuori quota prevista dall’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione. Questa guida illustra i requisiti, la domanda di nulla osta tramite il modulo LFE, le principali fasi della procedura e le scadenze da monitorare.

Introduzione

Le aziende possono assumere lavoratori non UE formati all’estero attraverso il canale di ingresso previsto dall’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI). Questa procedura opera al di fuori delle quote del Decreto Flussi.

Tuttavia, possono accedervi solo i lavoratori che completano un programma approvato di formazione professionale e civico-linguistica. La frequenza di un generico corso all’estero non consente di utilizzare questa procedura.

Questa guida illustra i principali requisiti, il modulo LFE e i passaggi che aziende e lavoratori devono seguire.

Chi sono i lavoratori formati all’estero ai sensi dell’art. 23?

Questo canale riguarda cittadini non UE residenti all’estero che completano un programma di formazione approvato ai sensi dell’art. 23.

Il programma deve rispettare le Linee guida ministeriali e avere ottenuto l’approvazione formale. Pertanto, una laurea o un generico corso professionale all’estero non consentono, da soli, di accedere a questo percorso.

I programmi preparano i partecipanti a lavorare in Italia. Combinano competenze professionali pratiche con una formazione civica e linguistica.

In particolare, la formazione comprende:

  • Lingua italiana.
  • Educazione civica.
  • Mercato del lavoro italiano.
  • Diritti e doveri dei lavoratori.
  • Salute e sicurezza sul lavoro.

Prima di avviare l’assunzione, il datore di lavoro deve verificare che il candidato abbia completato un programma approvato. Solo dopo questa verifica può procedere con la domanda di nulla osta.

Quali vantaggi offre l’ingresso fuori quota?

Il principale vantaggio è l’accesso a un canale di ingresso al di fuori delle quote del Decreto Flussi.

Di conseguenza, le aziende non devono attendere il click day. Possono invece presentare la domanda durante tutto l’anno, purché rispettino i requisiti e le scadenze previsti.

L’ingresso fuori quota non elimina, tuttavia, gli altri obblighi per l’assunzione. Il datore di lavoro deve presentare la domanda attraverso il portale online del Ministero dell’Interno. Deve inoltre dimostrare di possedere i requisiti per assumere un lavoratore straniero.

Le autorità competenti verificano quindi la domanda prima di rilasciare il nulla osta.

Il datore di lavoro deve anche acquisire l’asseverazione nei casi previsti dalla legge. Questo documento attesta il rispetto dei requisiti richiesti per l’assunzione.

Inoltre, questa procedura non richiede la verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego (CPI). L’azienda non deve quindi accertare l’indisponibilità di lavoratori idonei già presenti in Italia.

Requisiti per aziende e lavoratori

Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro e il lavoratore devono verificare di soddisfare tutti i requisiti applicabili.

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore deve:

  • Essere un cittadino non UE residente all’estero.
  • Aver completato nei 12 mesi precedenti un programma di formazione professionale e civico-linguistica approvato ai sensi dell’art. 23.
  • Avere un’offerta di lavoro coerente con la formazione completata.

Requisiti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

  • Possedere i requisiti previsti per l’assunzione di lavoratori stranieri.
  • Garantire al lavoratore una sistemazione alloggiativa idonea.
  • Acquisire l’asseverazione nei casi previsti dalla legge.
  • Impegnarsi a retribuire il lavoratore secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e il livello applicabile.

I documenti necessari possono variare in base al caso concreto. Inoltre, le autorità possono aggiornare la modulistica e le modalità di presentazione.

Per questo motivo, è opportuno verificare i requisiti aggiornati prima dell’invio della domanda.

Come presentare la domanda con il modulo LFE

Il datore di lavoro o un suo delegato deve presentare la domanda online attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

Il primo passaggio consiste nell’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Successivamente, occorre aprire la sezione dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI). Da qui si seleziona la procedura fuori quota per lavoratori formati all’estero e si compila il modulo LFE.

La domanda richiede informazioni relative a:

  • Datore di lavoro.
  • Lavoratore.
  • Offerta di lavoro e condizioni contrattuali.

Dopo l’invio, il portale rilascia una ricevuta con il numero di protocollo.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione e le altre autorità competenti esaminano quindi la domanda. Verificano i requisiti prima di rilasciare il nulla osta.

Cosa succede dopo l’invio della domanda?

Dopo la presentazione del modulo LFE, la procedura comprende questi passaggi principali:

  1. Esame della domanda. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione controlla la richiesta e i documenti allegati.
  2. Nulla osta al lavoro. In presenza dei requisiti, le autorità rilasciano il nulla osta entro 30 giorni dall’invio.
  3. Domanda di visto. Il lavoratore richiede il visto d’ingresso all’ambasciata o al consolato italiano competente.
  4. Ingresso in Italia. Il lavoratore entra nel Paese durante il periodo di validità del visto.
  5. Contratto di soggiorno. Il datore di lavoro e il lavoratore completano la procedura relativa al contratto di soggiorno tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
  6. Comunicazione di assunzione. Il datore di lavoro trasmette la comunicazione obbligatoria UNILAV.
  7. Permesso di soggiorno. Il lavoratore richiede il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Questo canale non richiede la verifica preventiva di disponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego.

Inoltre, il nulla osta consente di iniziare l’attività lavorativa in attesa della firma del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro deve comunque rispettare gli obblighi di comunicazione UNILAV.

Tempistiche e scadenze da monitorare

Aziende e lavoratori devono monitorare le scadenze a partire dalla conclusione del programma formativo.

Domanda di nulla osta

Il datore di lavoro può presentare la domanda in qualsiasi momento dell’anno, poiché questo canale opera al di fuori delle quote annuali.

Deve tuttavia inviarla entro 12 mesi dal completamento del corso.

Rilascio del nulla osta

Il termine indicato per il rilascio del nulla osta è di 30 giorni dalla presentazione.

Le richieste di ulteriori documenti possono tuttavia incidere sui tempi di gestione. È quindi importante controllare le comunicazioni delle autorità e rispondere tempestivamente.

Domanda di visto

Il lavoratore deve richiedere il visto entro 12 mesi dalla conclusione del programma formativo.

L’estensione del termine da sei a 12 mesi si applica in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027. Dopo questa data, aziende e lavoratori dovranno verificare eventuali modifiche o proroghe.

Ingresso in Italia

Il lavoratore deve entrare in Italia prima della scadenza del visto.

Adempimenti successivi all’ingresso

Dopo l’ingresso, il datore di lavoro e il lavoratore devono completare la procedura relativa al contratto di soggiorno.

Il datore di lavoro deve inoltre trasmettere la comunicazione UNILAV. Il lavoratore deve richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Errori frequenti da evitare

Una verifica accurata prima dell’invio può prevenire ritardi e ridurre il rischio di rigetto.

In particolare, le aziende devono evitare questi errori:

  • Scegliere un corso non idoneo. Un generico corso all’estero non sostituisce un programma approvato ai sensi dell’art. 23.
  • Non verificare il completamento. Il datore di lavoro deve accertare che il candidato abbia concluso il programma e possieda i requisiti per questo canale.
  • Inviare documenti incompleti. La mancanza di informazioni su formazione, offerta di lavoro, alloggio o asseverazione può rallentare la procedura.
  • Fornire dati incoerenti. Il modulo LFE, l’offerta di lavoro e i documenti allegati devono riportare informazioni corrispondenti.
  • Non rispondere alle autorità. L’azienda deve controllare le comunicazioni dello Sportello Unico per l’Immigrazione e rispondere tempestivamente.
  • Utilizzare indicazioni non aggiornate. Moduli, modalità di presentazione e scadenze possono cambiare.

Prima dell’invio, verifica la coerenza dei dati anagrafici, delle mansioni, della sede di lavoro e delle condizioni contrattuali in tutti i documenti.

Conserva inoltre una copia della domanda e degli allegati, così da rispondere rapidamente a eventuali richieste.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano T.U. dell'immigrazione 286 / 25/07/1998 Leggi di più

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