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Eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi del de cuius per il minore erede  

Con la Risposta n. 275/2025 si affronta il tema della presentazione della dichiarazione dei redditi di un erede minorenne, già autorizzato dal tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, con riferimento all'art. 65 DPR 600/1973.

Indice dei Contenuti

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La Risposta n. 275/2025 affronta il tema della presentazione della dichiarazione dei redditi di un erede minorenne, già autorizzato dal tribunale dei minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione agli articoli 459, 471 e 484 del Codice civile. 

Il fatto in oggetto 

L’istante riferisce che il figlio minorenne, su cui esercita la potestà genitoriale, è l’unico erede designato da una signora deceduta l’8 marzo 2025. L’istante precisa, inoltre, che il Tribunale dei minorenni ha autorizzato il minore ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Tuttavia, l’inventario non è ancora stato redatto e non è noto quando il minore acquisirà formalmente la qualità di erede. La conseguente domanda che sorge è dunque se il minore sia obbligato a presentare la dichiarazione per i redditi percepiti per l’anno 2024 (modello redditi 730/2025) nei termini ordinari o debba attendere la conclusione della procedura di accettazione dell’eredità.  

L’istante ritiene che la normativa vigente non chiarisca se, in pendenza dell’iter per l’accettazione con beneficio d’inventario, il minore debba presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius. Inoltre, segnala che, in caso di ritardo nella conclusione della procedura, non dovrebbero essere applicate sanzioni, in quanto il ritardo non potrebbe essere imputato al minore. 

Parere dell’Agenzia delle Entrate 

Obbligo dichiarativo degli eredi  

L’art. 65, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i termini pendenti o scadenti entro quattro mesi dalla morte del contribuente siano prorogati di sei mesi a favore degli eredi, che devono presentare la dichiarazione telematicamente entro il mese di gennaio dell’anno successivo alla scadenza prorogata. Le istruzioni del modello redditi 2025 precisano che: 

  • per i soggetti deceduti entro febbraio 2025 la dichiarazione deve essere presentata nei termini ordinari;  
  • per i deceduti successivamente, si applica l’art. 65, comma 3, DPR 600/1973, con termine per i decessi avvenuti entro il 30 giugno 2025 fissato al 31 ottobre 2025. La stessa proroga si applica anche al versamento delle imposte, senza l’applicazione di sanzioni o interessi, fino al 31 dicembre 2025.  

L’obbligo dichiarativo ricade sugli eredi, che rispondono di eventuali ritardi o omissioni. 

Rilevanza della disciplina civilistica 

L’art. 459 c.c. stabilisce che l’eredità si acquista con l’accettazione, con effetti retroattivi all’apertura della successione. L’art. 471 c.c. impone ai minori di accettare l’eredità esclusivamente con beneficio d’inventario. 

Il legislatore, al fine di proteggere i minori dall’assunzione di debiti superiori al valore dell’asse ereditario, richiede l’autorizzazione del giudice tutelare e subordina l’acquisizione della qualità di erede alla dichiarazione di accettazione (art. 471 c.c.). L’art. 484 c.c. prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario avvenga mediante dichiarazione al notaio o al cancelliere del tribunale, e che la data dell’inventario venga registrata, se redatto prima o dopo la dichiarazione. 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza (Cfr. Cass. SSUU n. 31310/2024; Cass. n. 15267/2019), la redazione dell’inventario ha effetti solo sulla responsabilità del minore per i debiti ereditari, non sulla qualifica di erede. La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante conferisce immediatamente al minore la qualità di erede. 

In assenza dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e potrà completare la procedura entro il termine di prescrizione dell’art. 480 c.c., oppure, una volta maggiorenne, accettare l’eredità senza beneficio o rinunciarvi.  

Se il genitore in qualità di rappresentante legale non redige l’inventario, il minore potrà farlo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; in caso contrario, l’accettazione diventa pura e semplice (Cass. n. 8832/1999). 

Conclusioni 

Nel caso in esame, il minore ha già acquisito la qualità di erede per mezzo della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario autorizzata dal Tribunale dei minori. Di conseguenza, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta e a versare le relative imposte nei termini prorogati, fermo restando il diritto di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge. La redazione dell’inventario incide dunque solo sulla responsabilità patrimoniale, non sullo status di erede né sull’insorgenza degli obblighi fiscali. 
 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano DPR 600/1973 600 23 29/09/1973 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 275/2025 275 / 03/11/2025 Leggi di più
Corte di Cassazione Cass. SS.UU. n. 31310/2024 31310 / 06/12/2024 Leggi di più

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