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Permessi di lavoro: sì al lavoro non stagionale nelle more della conversione

Le autorità hanno chiarito che è possibile svolgere attività lavorativa non stagionale, in attesa della conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale.
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Indice dei Contenuti

Con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti riguardo la possibilità, per i lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, nelle more della decisione da parte dello Sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

Procedura di conversione

Il Dlgs 286/1998 (TUI) prevede, all’articolo 24, comma 10, che il lavoratore stagionale – il quale abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e il quale riceva un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – possa chiedere di convertire il proprio titolo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Tale procedura di conversione avviene al di fuori delle quote del decreto flussi, come previsto dalla legge 187/2024. Pertanto, la relativa domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e senza limitazioni numeriche.

Tuttavia, l’offerta di lavoro deve avere alcune caratteristiche. Infatti, deve garantire un orario di lavoro di minimo 20 ore settimanali. Inoltre, nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non deve essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

Svolgimento dell’attività lavorativa

Una volta presentata la domanda di conversione, le autorità coinvolte procedono a valutarla. Le tempistiche sono spesso indefinite e diverse da provincia a provincia. Infatti, sono determinate da fattori quali il carico di lavoro delle altre autorità coinvolte o la richiesta di integrazioni documentali.

Nelle more dell’iter procedurale, il lavoratore può svolgere l’attività non stagionale per la quale richiede la conversione?

A questo proposito, si ritiene possa trovare applicazione l’articolo 5, comma 9-bis del TUI. Esso consente di svolgere temporaneamente attività lavorativa nelle more del rilascio o rinnovo del permesso per lavoro subordinato, posto che:

  • Il richiedente abbia presentato la richiesta di conversione prima della scadenza dell’attuale permesso o entro sessanta giorni dalla sua scadenza;
  • L’ufficio competente abbia rilasciato la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta (ricevuta postale).

Pertanto, la normativa consente di lavorare durante la definizione dell’iter di rilascio / rinnovo del permesso per lavoro subordinato.

Sebbene il testo della norma faccia riferimento esplicitamente solo al permesso per lavoro subordinato, già con la nota congiunta n. 4079 del 2018, il Ministero del Lavoro e l’INL ne avevano esteso l’applicabilità ai permessi di soggiorno per motivi familiari. Si tratta infatti di permessi che abilitano al lavoro.

In forma analoga, in virtù di un’interpretazione della legge alla luce dei principi di uguaglianza e di diritto al lavoro stabiliti dalla Costituzione italiana, nonché dell’applicazione del principio di ragionevolezza, si ritiene che la norma possa essere applicata anche ai casi di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Conclusioni

In conclusione, la domanda di conversione del permesso di soggiorno rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare, anche per tutto il periodo necessario alle autorità per portare a termine l’istruttoria. Quindi, lo straniero potrà iniziare a svolgere la nuova attività lavorativa a carattere non stagionale, in attesa della convocazione presso il SUI, previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all’INPS (in caso di lavoro domestico).

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