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Assistenza sanitaria all’estero per italiani 

Guida all'assistenza sanitaria all'estero per italiani: quali sono i requisiti e le procedure per ricevere assistenza in Paesi UE ed extra-UE.

Indice dei Contenuti

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Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano è un servizio pubblico, accessibile a tutti, senza discriminazioni di reddito, genere o età. Tuttavia, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero perdono il diritto all’assistenza sanitaria, all’atto di cancellazione dai registri anagrafici italiani. 

Esistono tuttavia eccezioni per alcune categorie di lavoratori: ad esempio, i lavoratori in regime di distacco, che hanno diritto a mantenere la copertura sanitaria.  

Per una panoramica sul Sistema Sanitario Nazionale italiano, leggi la nostra guida sull’Assistenza Sanitaria in Italia.

Chi ha diritto all’assistenza sanitaria all’estero?

In generale, i cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono usufruire della copertura sanitaria all’estero, quando si trovano nei Paesi membri dell’Unione Europea e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.  

I cittadini italiani temporaneamente soggiornanti in tali Paesi hanno infatti diritto a ricevere prestazioni sanitarie urgenti o medicalmente necessarie esibendo la TEAM.  

Tale assistenza viene erogata secondo le condizioni e modalità previste nel Paese ospitante, compresa l’eventuale compartecipazione alla spesa. Nel caso in cui il cittadino abbia dovuto corrispondere all’ente ospitante un onere economico, potrà poi inoltrare la relativa richiesta di rimborso alla propria AUSL competente, in base al principio di compensazione delle spese tra i due Paesi.  

I cittadini italiani che rientrano nella categoria dei lavoratori distaccati, studenti o pensionati che risiedono per un lungo periodo nei Paesi dell’Unione Europea e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono invece ottenere la copertura sanitaria completa. Ciò è possibile rispettando le condizioni e modalità previste nel Paese ospitante e presentando il relativo formulario S1 o formulario equivalente (Modelli E106, E104).  

Diverso è il caso dei cittadini italiani che si recano in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. In questa circostanza, infatti, è possibile ottenere l’assistenza sanitaria solamente nei Paesi in cui sono in atto accordi bilaterali con l’Italia.  

Come funziona la tessera sanitaria all’estero?

La Tessera TEAM viene rilasciata ai cittadini italiani al momento dell’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. 

Cosa copre la tessera sanitaria italiana all’estero? 

La Tessera TEAM garantisce l’accesso alle cure statali clinicamente necessarie in tutti i Paesi UE (e quelli considerati come tali nell’ambito di questa giurisdizione). 

Tuttavia, essa non copre tutti i rischi connessi ai viaggi (es. soccorso alpino). Pertanto potrebbe essere consigliabile sottoscrivere anche una polizza di viaggio.  

Quali Paesi copre la tessera sanitaria italiana? 

La Tessera TEAM garantisce l’accesso a tutte le cure mediche in ognuno dei 27 Stati Membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Condizione necessaria è che queste cure siano clinicamente necessarie, e fornite dallo Stato. 

Ricordiamo che l’erogazione di tali cure avviene secondo le modalità previste dallo Stato ospitante, inclusa l’eventuale compartecipazione alla spesa.  

Chi non ha diritto all’assistenza sanitaria all’estero?

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con diversi Paesi esteri, per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria per i propri cittadini, soggiornanti all’estero.

Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi non è prevista alcuna forma di tutela da parte del SSN italiano, in caso di soggiorno temporaneo.

Pertanto, prima della partenza per un Paese extra EU è consigliabile verificare la presenza o meno di convenzioni bilaterali. In mancanza di convenzioni bilaterali si consiglia di provvedere alla stipula di un’assicurazione sanitaria privata.  

Come avere assistenza sanitaria all’estero?

I cittadini italiani – e i loro familiari al seguito – che soggiornano per motivi di lavoro o studio in un Paese extra UE in cui non è in vigore alcun accordo bilaterale in materia sanitaria hanno diritto all’assistenza in forma indiretta.   

Per la lista completa dei beneficiari individuati dal DPR 618/1980, articoli 1 e 2, consulta la nostra guida sull’assistenza sanitaria all’estero in Paesi non convenzionati.

Per avvalersi dell’assistenza indiretta, tali cittadini dovranno seguire una specifica procedura.

Cosa succede se vado in ospedale all’estero?

In caso di ricovero in un ospedale durante il soggiorno in un altro Paese coperto dalla TEAM oppure in un Paese extra UE convenzionato, sarà possibile ottenere l’accesso all’assistenza sanitaria pubblica.  

Come farsi rimborsare le spese mediche all’estero?  

Il rimborso di eventuali costi sostenuti in Paesi coperti dalla TEAM può essere richiesto direttamente attraverso la propria AUSL italiana competente. 

In caso di ricovero ospedaliero in un Paese extra UE non convenzionato, invece, si avrà diritto al rimborso delle prestazioni soltanto se si rientra nella categoria dei beneficiari individuati dal DPR 618/1980. La richiesta di rimborso andrà presentata alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero seguendo la procedura di seguito descritta. 

Documenti per assistenza sanitaria all’estero

Procedura di rimborso: prima della partenza 

Il primo passo per poter ottenere il rimborso di eventuali spese mediche sostenute all’estero è la richiesta dell’Attestato per l’Assistenza Sanitaria all’Estero ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618. Questa richiesta va effettuata prima della partenza dall’Italia, presso l’ASL competente. 

Tale attestato fa parte di una serie di documenti che, in caso si incorra in spese mediche all’estero, deve essere presentata, di persona o in via digitale, alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero in questione. 

Procedura di rimborso: dopo aver ricevuto assistenza 

Gli altri documenti da presentare alla rappresentanza italiana, in caso si incorra in spese mediche all’estero, sono: 

  • Indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza
  • Domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza;
  • Copia dell’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
  • Parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche;
  • Codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore; 
  • Certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
  • In caso di ricovero ospedaliero, dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
  • Documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese, dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
  • Eventuale traduzione in lingua italiana della documentazione; 
  • Domicilio o conto corrente bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN, come modalità di ricezione del rimborso. 

Dopo aver verificato la documentazione, la rappresentanza diplomatica italiana lo trasmette all’ASL territorialmente competente. Quest’ultima, dopo un’ulteriore verifica, predispone il rimborso delle spese mediche oppure il rigetto della domanda, ove non ritenuta conforme.  

Assistenza sanitaria in Italia per italiani residenti all’estero

Come anticipato, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato estero perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. Ciò si verifica all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della contestuale iscrizione dei registri AIRE.  

Fanno eccezione i soggetti individuati dal DPR 618/1980, articoli 1 e 2

Come ottenere la tessera sanitaria per cittadini italiani residenti all’estero?  

I cittadini iscritti AIRE che rientrano temporaneamente in Italia possono richiedere per un massimo di 90 giorni per ogni anno solare l’iscrizione al Sistema Sanitario locale. Questo prevede il rilascio della tessera sanitaria ma senza assegnazione del medico di famiglia.  

La tessera sanitaria, in questo caso, da diritto ad usufruire delle sole prestazioni ospedaliere urgenti, come definito dal DM 1 febbraio 1996.   

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Riferimenti Normativi

DPR 31 luglio 1980, n. 618

Fonte

DM 1 febbraio 1996

Fonte

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