Quando si viaggia allโestero, anche per motivi di lavoro, non si puรฒ dare per scontato il proprio diritto a ricevere cure mediche statali. Questo vale soprattutto per viaggi al di fuori dellโUnione Europea, in Paesi che non sono convenzionati con lโItalia dal punto di vista sanitario.
Assistenza sanitaria allโestero
In giro per il mondo, sono in vigore molti sistemi di cooperazione volti a garantire lโassistenza sanitaria ai cittadini stranieri, che soggiornano temporaneamente allโestero. LโUnione Europea ha regolamentato questa materia, per far sรฌ che i suoi cittadini, regolarmente assicurati in uno dei Paesi membri, possano usufruire di assistenza medica durante soggiorni temporanei in un altro Stato dellโUnione.
In aggiunta, Paesi in tutto il mondo hanno stipulato convenzioni bilaterali, per facilitare lโaccesso allโassistenza medica dei loro rispettivi cittadini che soggiornano temporaneamente in uno dei Paesi, rimanendo assicurati nellโaltro.
Nonostante ciรฒ, รจ altamente probabile che un individuo che soggiorna temporaneamente in un Paese estero in cui non รจ assicurato, non abbia accesso allโassistenza sanitaria pubblica. Questo avviene qualora tra i due Paesi non sia in vigore alcuna convenzione.
Assistenza sanitaria estera nei Paesi Terzi: la normativa Italiana
Come detto, considerando gli spostamenti al di fuori dellโUnione Europea, รจ necessario distinguere due scenari differenti. Da una parte, vi รจ lโassistenza sanitaria in Paesi coi quali vige una convenzione bilaterale. Dallโaltra, quella in Paesi coi quali non vige alcuna convenzione. Tra questi, uno dei piรน rappresentativi sono gli Stati Uniti.
Per maggiori informazioni, consultare la nostra guida sull’assistenza sanitaria in USA per italiani
La prospettiva dei cittadini italiani che soggiornano allโestero riflette questa situazione. Nel primo caso, lโaccesso allโassistenza sanitaria estera รจ regolato dalla convenzione in vigore tra Italia e Paese estero.
Per capire, invece, ciรฒ che si applica nel secondo caso, รจ necessario fare riferimento allโArt. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 31 Luglio 1980, N.618, che recita come segue:
Assistenza sanitaria estera ai cittadini italiani, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attivitร lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto […].
Beneficiari dellโassistenza sanitaria estera
LโArt. 1 del DPR 31 Luglio 1980, N.618 stringe il campo dei beneficiari dellโassistenza medica pubblica a coloro che soggiornano allโestero per motivi di lavoro. Dunque, i turisti vengono giร esclusi. Tuttavia, รจ allโinterno dellโArt. 2 dello stesso Decreto che si trovano le ulteriori specifiche riguardo alle categorie di beneficiari. Innanzitutto, tale Articolo stabilisce che per godere dellโassistenza sanitaria pubblica durante soggiorni allโestero รจ necessario essere regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
LโArticolo poi prosegue, elencando le specifiche categorie di iscritti coperti da questa norma. Tralasciando il settore pubblico, e focalizzandoci su quello privato, tali categorie sono le seguenti:
- Cittadini occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro;
- Lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all’estero un’attivitร lavorativa per periodi di tempo limitato;
- Titolari di borse di studio presso Universitร o fondazioni estere;
- Lavoratori all’estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;
- Cittadini temporaneamente all’estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;
- Familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all’estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.
Che tipo di assistenza viene garantita
Quella garantita agli individui che rientrano nei criteri sopramenzionati รจ unโassistenza indiretta. Questo tipo di assistenza prevede che, in caso di necessitร di assistenza sanitaria estera, tali individui avranno diritto alle cure, ma dovranno anticiparne le spese.
Successivamente, essi potranno chiederne il rimborso tramite la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui hanno ricevuto assistenza. Questa richiesta deve necessariamente essere effettuata entro tre mesi dallโultima spesa sostenuta per ciascun evento sanitario, secondo una specifica procedura.
Procedura di rimborso: prima della partenza
Il primo step da compiere per poter ottenere il rimborso di eventuali spese mediche sostenute allโestero รจ la richiesta dellโAttestato per lโAssistenza Sanitaria allโEstero (ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618). Questa richiesta va effettuata prima della partenza dallโItalia, presso lโASL competente.
Questo รจ un passaggio necessario in quanto tale attestato fa parte di una serie di documenti che, in caso si incorra in spese mediche allโestero, deve essere presentata, di persona o in via digitale, alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero in questione.
Procedura di rimborso: dopo aver ricevuto assistenza
Di seguito tutti gli altri documenti da presentare alla rappresentanza italiana, in caso si incorra in spese mediche allโestero:
- indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
- domanda di rimborso redatta dal titolare dellโassistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dellโaccertamento dei termini di decadenza
- copia dell’ attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
- parere motivato del Capo della rappresentanza diplomatica o dellโufficio consolare circa la congruitร dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se lโassistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
- codice fiscale del titolare dellโassistenza, ovvero del lavoratore
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
- in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
- documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformitร con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
- traduzione in lingua italiana della documentazione qualora questโultima sia in lingua diversa da inglese e francese
- domicilio o conto corrente bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN, come modalitร di ricezione del rimborso.
Dopo aver verificato la documentazione, la rappresentanza diplomatica italiana lo trasmette allโASL territorialmente competente. Questโultima, dopo unโulteriore verifica, predispone il rimborso delle spese mediche. Tuttavia, qualora lโASL giudichi la richiesta non conforme, la rigetterร , e il rimborso non verrร erogato.
Conclusione
In conclusione, i lavoratori inviati temporaneamente allโestero, in un Paese Terzo non convenzionato con lโItalia, possono comunque beneficiare di una forma di assistenza indiretta.
Nellโorganizzazione delle trasferte di lavoro, รจ necessario valutare i vantaggi di questa possibilitร , rispetto, o in aggiunta, allโottenimento di una forma di assistenza diretta, ad esempio tramite unโassicurazione di viaggio privata.
In questo tipo di valutazione, le condizioni del sistema sanitario pubblico allโestero, nei Paesi in cui si inviano i propri lavoratori, giocano un ruolo fondamentale. Infatti, รจ importante ricordare come lโassistenza sanitaria indiretta discussa in questo articolo, puรฒ essere ottenuta solo per le cure mediche ricevute presso strutture pubbliche. Al contrario, in caso le cure siano ricevute in una struttura privata, non si riceverร alcun rimborso, a meno che la rappresentanza diplomatica italiana in loco non attesti lโinaccessibilitร o una palese inadeguatezza delle strutture pubbliche locali.