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Assistenza Sanitaria: Convenzioni Bilaterali per Italiani all’Estero

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali per facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria per i cittadini soggiornanti all'estero.

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Quando si viaggia in Paesi esteri in cui non si è assicurati presso l’ente statale competente a livello sanitario, è necessario sapere se e in che modo sia possibile avere accesso all’assistenza sanitaria pubblica. Se l’Unione Europea ha regolamentato questa materia facilitando tale accesso in tutti gli Stati Membri, la situazione nel resto del mondo è molto più frammentata. Da qui il motivo per cui alcuni Stati hanno deciso di procedere alla stipula di convenzioni bilaterali.

Cosa sono le convenzioni bilaterali

A differenza di quelli multilaterali, le convenzioni bilaterali sono accordi stipulati esclusivamente tra due entità statali. Quest’ultime possono essere nazioni, ma anche organizzazioni internazionali. Le convenzioni possono variare per materia e complessità. Al di là di ciò, le convenzioni bilaterali, così come ogni altra forma di trattato, hanno solitamente natura vincolante.

Convenzioni bilaterali: assistenza sanitaria

L’assistenza sanitaria rientra tra i vari ambiti che le convenzioni bilaterali possono riguardare. L’obiettivo di questo tipo di convenzioni  è normalmente quello di stimolare il movimento di persone tra i due Stati firmatari, garantendovi, o quanto meno facilitandovi, l’accesso all’assistenza sanitaria per i cittadini di una delle parti contraenti, che soggiornano temporaneamente nell’altra.

Di seguito, ad esempio, l’introduzione all’accordo di reciprocità tra l’Italia e l’Australia in merito all’assistenza sanitaria, come ratificato dalla Legge del 7 Giugno 1988, n.266, promulgata dal Presidente della Repubblica:

“La Repubblica italiana e l’Australia, al fine di agevolare il soggiorno temporaneo dei loro rispettivi cittadini nel territorio dell’altro Stato, e nel desiderio di garantire che tali cittadini siano messi in condizione di ricevere l’assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale del paese ospitante, hanno concordato quanto segue:”

Convenzioni bilaterali per l’assistenza sanitaria: Italia

Tralasciando gli aspetti più ampi di sicurezza sociale, l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali coi seguenti Paesi:

  • Argentina
  • Australia
  • Brasile
  • Capo Verde
  • Città del Vaticano
  • Ex Jugoslavia (Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina)
  • Principato di Monaco
  • San Marino
  • Tunisia

Convenzioni bilaterali per l’assistenza sanitaria: struttura

Le convenzioni bilaterali per l’assistenza sanitaria rientrano normalmente nel più vasto ambito della sicurezza sociale (calcolo pensionistico, versamento di contributi ecc.). In aggiunta, tali convenzioni raggruppano insieme più di un documento. Oltre alla convenzione stessa, infatti, vi è sempre un altro testo che definisce l’applicazione della convenzione, solitamente denominato “accordo amministrativo”. Può anche verificarsi la presenza di ancor più documenti, quali circolari, redatti da una o entrambe le parti contraenti, che specificano ulteriormente il contenuto della convenzione.

Convenzioni bilaterali per l’assistenza sanitaria: contenuto

Il contenuto delle convenzioni stabilisce le condizioni da rispettare per avere diritto ad usufruire dell’assistenza sanitaria pubblica, ed in che misura. In particolare, definiscono le categorie di persone, le tipologie di soggiorno, ed i rischi sanitari che sono coperti.

Persone protette

In questa sezione, la convenzione definisce i criteri in cui gli individui, in quanto tali, devono rientrare per esserne beneficiari. L’esempio seguente è tratto da un documento disponibile sul sito del Ministero della Salute, che riassume la convenzione bilaterale in materia di assistenza sanitaria firmata con l’Australia:

“persone protette: tutti i cittadini italiani ed australiani che hanno diritto all’assistenza sanitaria personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi”

Soggiorni coperti

In questa sezione, il trattato definisce le caratteristiche che il soggiorno temporaneo nel Paese deve avere, per far sì che l’individuo che lo sta portando avanti sia coperto dalla convenzione. Le caratteristiche di un soggiorno variano principalmente in base al suo scopo e alla sua durata. Di seguito un esempio preso dallo stesso documento precedentemente menzionato:

“situazioni protette: temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi […] distacco”

Rischi sanitari protetti

La convenzione definisce qui quali circostanze mediche rientrano nel suo ambito di applicazione. In altre parole, è l’insieme di trattamenti sanitari a cui la convenzione garantisce accesso, per gli individui coperti, in caso questi lo necessitino durante il soggiorno. Prendendo sempre in considerazione lo stesso documento, di seguito un esempio:

“Rischi protetti: malattie impreviste: cure necessarie urgenti, in forma diretta”

Nel resto della documentazione che si aggiunge alla convenzione (accordo amministrativo, circolari ecc.), è invece possibile trovare i dettagli più tecnici, quali modulistica da produrre e uffici a cui richiederla o consegnarla, di modo che, coloro che ne siano coperti, possano effettivamente usufruire di quanto stabilito dalla convenzione.

In caso non si rientri nelle casistiche coperte dalla convenzione, potrebbe comunque essere possibile beneficiare di un’assistenza sanitaria pubblica in forma indiretta. È necessario verificare tale ipotesi attraverso le norme in vigore per l’assistenza sanitaria nei Paesi terzi non convenzionati con l’Italia.

Conclusione

La consapevolezza dell’esistenza di questi trattati è fondamentale nell’organizzazioni di trasferte di lavoro all’estero. Quando ci si sposta verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea, bisogna fare una serie di considerazioni.

Per prima cosa, è necessario sapere se il Paese in cui ci si reca ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza sanitaria con l’Italia.

In seconda battuta, qualora una convenzione sia effettivamente vigente, è necessario capire se, a seconda della propria situazione, si rientri o meno nei criteri richiesti.

A seguito di queste analisi, dovrebbe risultare chiaro se e come sia possibile accedere all’assistenza sanitaria pubblica nel Paese in cui ci reca, qualora ne capitasse la necessità.

Un’ultima considerazione da fare riguarda la possibilità di accompagnare questa assistenza pubblica, con un’assicurazione viaggio privata. Le due, infatti, non sono alternative tra loro, in quanto la prima fa riferimento alla sanità pubblica, mentre la seconda garantisce accesso a quella privata.

Riferimenti Normativi

Accordo di reciprocità tra l’Italia e l’Australia in materia di assistenza sanitaria

Fonte

Categorie protette ed assistenza dell’accordo di reciprocità tra l’Italia e l’Australia in materia di assistenza sanitaria

Fonte

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