Un proprietario di l’unità immobiliare funzionalmente indipendente in quanto dotata di impianti tecnologici di proprietà esclusiva e completamente autonomi e di un giardino recintato su un’area in comproprietà (condominiale), sul quale insiste un accesso autonomo ed esclusivo sulla pubblica via mediante cancello pedonale di proprietà, può beneficiare del Superbonus?
L’agenzia precisa che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
In sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (cfr. legge 13 ottobre 2020, n. 126) all’articolo 119, il comma 1-bis è stato chiarito che con “accesso autonomo dall’esterno” si intende anche un immobile in cui si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.
Nel caso di specie, riferibile ad una unità immobiliare facente parte di un edificio plurifamiliare, composto da otto unità, si ritiene che, nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente, nei termini sopradescritti e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.
Risposta ad Interpello n. 62 del 28/01/2021