L’art. 93, comma 1, del Codice della Strada prevede che:
- “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri”.
L’articolo 93-bis del Codice riguarda invece le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli con targa estera. Il comma 1 specifica che i cittadini in possesso di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi aventi targa estera devono immatricolarli in Italia entro tre mesi dall’iscrizione della residenza anagrafica in Italia.
NOTA: Si considera come residenza quella anagrafica quale risulta dai documenti d’identità. Sono tuttavia esclusi: i residenti nel comune di Campione d’Italia, il personale civile e militare di pubbliche amministrazioni in servizio all’estero ed i loro familiari conviventi all’estero, e il personale delle Forze armate in servizio all’estero ed i loro familiari conviventi.
Il comma 2 elenca invece le disposizioni per la circolazione di veicoli con targa straniera di proprietà di un soggetto terzo e condotti da un cittadino non residente in Italia. Qualora la disponibilità non superi i 30 giorni, è necessario conservare a bordo un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando invece vengono superati i 30 giorni, è necessario registrare il veicolo in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.
1. Sanzioni
1.1. Violazione delle disposizioni di cui al comma 1 (comma 7)
Viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 fino a euro 1.600,00. L’organo accertatore deve trasmettere il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. In seguito, deve ordinare l’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Infine, il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora il veicolo non sia immatricolato in Italia entro centottanta giorni dalla violazione, si applica la confisca amministrativa. La stessa sanzione si applica anche in mancanza del foglio di via per condurre il veicolo oltre i confini. La confisca amministrativa è applicata come sanzione accessoria ai sensi dell’articolo 213.
1.2. Violazione delle disposizioni di cui al comma 2 primo periodo (comma 8)
Viene applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000,00. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo l’articolo 214 (in quanto compatibili). Verrà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.