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Silenzio-rifiuto su rimborso: onere della prova per il contribuente

La Corte di Cassazione stabilisce che l'onere della prova spetta al contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.
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La Suprema Corte, con ordinanza n. 27845 del 3 ottobre 2023 ha stabilito che, nel processo tributario, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso ha l’onere di dimostrare che il rifiuto è illegittimo.

Il caso in oggetto

La sentenza ha riguardato una lite da rimborso inerente alla restituzione dell’IRAP versata dal professionista e, in particolare, una lite conseguente il comportamento inerte dell’Amministrazione finanziaria, il c.d. silenzio-rifiuto.

Nella sentenza, la Commissione tributaria provinciale (Ctp) concedeva il ricorso, e riconosceva il diritto al rimborso, riconoscendo le argomentazioni del ricorrente. Il ricorrente sosteneva che l’imposta non fosse dovuta, poiché esercitava la professione senza l’ausilio di collaboratori e senza un’organizzazione autonoma, basando la sua argomentazione sull’utilizzo di un solo veicolo in leasing, di un telefono cellulare e di due computer portatili. 

Contro la pronuncia della Ctp, è intervenuta la Commissione tributaria regionale (Ctr), invertendo completamente la decisione di primo grado e accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, la Ctr ha ritenuto dimostrato il requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto il contribuente si avvaleva in modo rilevante e continuativo di collaboratori. 

Il professionista ha quindi presentato ricorso per cassazione appellandosi all’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997, che individua come presupposto dell’imposta l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata volta alla produzione o scambio di beni o alla produzione di servizi.  

L’onere della prova

I giudici di ultima istanza non hanno riconosciuto la fondatezza dei motivi presentati dal professionista, chiarendo in premessa che il contribuente non era stato in grado di comprovare che, per l’attività professionale svolta, non si avvaleva della struttura societaria di cui era socio. 

Come definito dall’art. 7, c. 5-bis ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla Legge 31 agosto 2022 n.130:

“[…]. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.” 

Compete quindi al contribuente l’onere di documentare e comprovare la sussistenza dei fatti a sostegno della richiesta di rimborso, rivestendo la qualità di attore anche in senso sostanziale. D’altra parte, le argomentazioni con cui l’Amministrazione contesta la sussistenza dei fatti indicati dal contribuente, costituiscono semplici difese, e come tali non sono soggette a nessuna preclusione processuale, salvo l’eventualità della formazione del giudicato interno. 

Conclusioni

In conclusione, con tale ordinanza, la Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento sulle controversie di silenzio-rifiuto ponendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto.

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