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Mobilità Globale – Appalti: Legalità UE tra gare pubbliche e paesi sottoposti a sanzioni

Il 12 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito, nella causa C-313/24, se gli Stati membri possano assegnare appalti pubblici a un’azienda il cui Consiglio di amministrazione sia composto da cittadini di un paese sottoposto a sanzioni.
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Il 12 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito, nella causa C-313/24, se gli Stati membri possano assegnare appalti pubblici a un’azienda il cui Consiglio di amministrazione sia composto da cittadini di un paese sottoposto a sanzioni.

 Il caso

La controversia è sorta in Italia ed è stata deferita alla CGUE dal Consiglio di Stato.

Il Ministro della Cultura aveva assegnato una gara pubblica a Scudieri International. Due dei tre membri del Consiglio di amministrazione di tale società erano cittadini russi. Uno di questi era anche l’unico amministratore di Sielna SpA, società madre di Scudieri International, costituita secondo il diritto italiano.

Quadro normativo

L’articolo 5k del Regolamento UE 833/2014 stabilisce il quadro delle sanzioni UE introdotte in risposta alle azioni della Russia in Ucraina. La disposizione limita l’assegnazione di contratti pubblici a determinate entità russe o a società che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

Questione

La presenza di cittadini russi nel Consiglio di amministrazione di un’azienda comporta automaticamente il divieto di assegnare un appalto pubblico a tale società ai sensi della normativa UE sulle sanzioni?

Sentenza

La CGUE ha stabilito che la mera nazionalità dei membri del Consiglio di amministrazione non è sufficiente per includere un’azienda nel divieto previsto dalle sanzioni. Le autorità contraenti devono invece valutare se:

  • i soggetti in questione esercitino un controllo effettivo sull’azienda;
  • esista un rischio reale e dimostrabile che fondi pubblici possano beneficiare, direttamente o indirettamente, una persona o un’entità sottoposta a sanzioni (in questo caso, la Russia).

La Corte ha sottolineato che le sanzioni devono essere applicate in base all’influenza e al controllo sostanziale, non a presunzioni legate esclusivamente alla cittadinanza.

Impatto

Le aziende con sede nell’UE possono partecipare a gare pubbliche anche se il loro Consiglio di amministrazione include persone con la cittadinanza di un paese sottoposto a sanzioni. Tuttavia, l’azienda deve assicurarsi che tale persona non rappresenti un rischio di violazione delle sanzioni.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Corte di Giustizia Europea Caso C-313/24 / / 12/02/2026 Leggi di più
UE Regolamento 883/2014 883 5(1)(k) 31/07/2014 Leggi di più
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