Le spese per immobili vincolati in Italia – parere dell’Agenzia delle Entrate
Il richiedente chiede all'Agenzia delle Entrate di poter usufruire del bonus ristrutturazione anche se l'immobile non è soggetto al diritto di prelazione statale in caso di vendita.
Un residente all’estero ha completato il restauro di un antico immobile del XVI secolo, soggetto a vincoli di conservazione. L’autorizzazione per i lavori è stata ottenuta dalla Sovrintendenza, anche se l’immobile non è soggetto al diritto di prelazione statale in caso di vendita.
L’istante chiede se può beneficiare della detrazione del 19% prevista per gli immobili vincolati e i lavori con autorizzazione preventiva dalla Sovrintendenza, come indicato dall’articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR disciplina una detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004.
La necessità delle spese deve essere certificata dalla soprintendenza competente del Ministero per i beni culturali, e la detrazione non si applica in caso di mutamento di destinazione dei beni senza autorizzazione preventiva, mancato assolvimento degli obblighi di legge per il diritto di prelazione e tentata esportazione non autorizzata.
La circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 conferma che la detrazione si applica ai soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 42/2004. Il Ministero della cultura richiede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le spese, presentata al Ministero stesso dal 2012.
Nella documentazione aggiuntiva, l’istanza afferma che l’immobile è soggetto a tutela in base alla legge regionale, situato in una zona alpina all’interno di un Parco Nazionale a un’altitudine superiore ai 1600 metri. L’istanza chiede se la messa sotto tutela per decreto o legge regionale è sufficiente per la detrazione o se è necessario un provvedimento specifico notificato e trascritto.
Considerazioni finali
Il Ministero afferma che la detrazione si applica solo a beni culturali con interesse riconosciuto e che la tutela per legge non è sufficiente. Sulla base delle informazioni fornite, non risulta l’interesse culturale dell’edificio né la certificazione delle spese. Pertanto, l’Istante non può fruire della detrazione fiscale secondo il parere del Ministero. Il parere si basa sui documenti forniti e sulla presunzione della loro veridicità e attuazione concreta.
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