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La Corte di Giustizia Lombarda preclude il Regime Impatriati per integrazioni fuori tempo massimo (oltre 90 giorni)

La presentazione oltre i tempi limite di 90 giorni preclude l'applicazione del regime impatriati, anche se con dichiarazione integrativa a favore.
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Indice dei Contenuti

Con la Sentenza n. 3763 del 20 dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha emesso una decisione che getta luce sulla rigidità dei termini nel contesto del “Regime Impatriati”. La pronuncia conferma che, superato il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria per la trasmissione del Modello Redditi PF, non è possibile usufruire del regime fiscale per lavoratori impatriati mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore”.

La richiesta del contribuente

Il caso in esame coinvolge un contribuente che, nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 2020, aveva chiesto a rimborso un credito Irpef derivante, in parte, dal beneficio fiscale del “Regime Impatriati”.

L’Agenzia delle Entrate gli riconosceva un minor credito Irpef in quanto l’opzione per il “Regime Impatriati” era stata esercitata, in anni precedenti alla presentazione del Modello Redditi PF 2021, attraverso la tardiva presentazione di Modelli Redditi PF integrativi.

Regime impatriati negato se oltre i termini di presentazione stabiliti

Con la Circolare n. 33, pubblicata il 28 dicembre 2020 e citata dall’Ufficio, è stato chiarito come sia precluso l’accesso al regime agevolato qualora l’impatriato non abbia dato evidenza della richiesta del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione risultino scaduti.

La conferma dei Giudici d’appello

La Corte di Giustizia di I grado aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente, sostenendo che le circolari tributarie non potessero costituire fonte di diritti e obblighi.

Con opinione divergente i Giudici d’appello hanno, tuttavia, affermato la legittimità del provvedimento del minor rimborso, e rimarcato l’orientamento secondo cui

 

in presenza di dichiarazioni di volontà, e non di scienza, deve essere escluso: “che possa trovare applicazione (…) il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni e ciò sia che a tale emenda si voglia procedere attraverso dichiarazione integrativa (…) sia che si voglia procedere per mezzo di istanza di rimborso”.
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