L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti precisazioni sull’applicazione del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati, con particolare riferimento ai casi di trasferimento della residenza fiscale in una regione italiana diversa da quella originariamente scelta per la fruizione del beneficio.
Il chiarimento, contenuto nella risposta ad interpello n. 76, consente di definire con maggiore certezza i criteri di mantenimento del beneficio maggiorato previsto dall’articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015, nonché le modalità di applicazione del regime ordinario in caso di mutamento della residenza.
Il caso e le istanze dell’istante
L’istante ha dichiarato di aver trascorso diversi anni all’estero per motivi lavorativi, risultando regolarmente iscritto all’A.I.R.E. per più di due periodi d’imposta precedenti al rientro in Italia.
Nel 2023 ha trasferito la propria residenza fiscale in Puglia, regione inclusa nell’elenco di quelle agevolate dal comma 5-bis, e ha iniziato un’attività di lavoro dipendente presso un’azienda italiana, beneficiando della detassazione al 90% del reddito da lavoro dipendente prevista dal regime impatriati.
Successivamente, nel gennaio 2024, l’istante ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a Roma e, nel mese di aprile 2025, ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma, in Lazio, regione non compresa nell’elenco agevolato.
L’istante ha posto all’Agenzia delle Entrate una serie di quesiti volti a chiarire:
- Se il trasferimento da una regione agevolata a una non inclusa comporti la perdita definitiva del beneficio maggiorato del 90%.
- In caso di decadenza dal beneficio al 90%, se sia possibile fruire dell’agevolazione ordinaria al 70% per i restanti periodi del quinquennio, da quale momento decorra la riduzione e se tale decadenza comporti effetti retroattivi per i periodi già agevolati.
- Quali siano le modalità applicative in caso di successivo trasferimento verso una regione agevolata.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia Delle Entrate ha confermato che, in base alla normativa vigente e ai chiarimenti della Circolare n. 33/E del 2020, il requisito della permanenza della residenza in una regione agevolata è condizione essenziale per beneficiare del regime impatriati maggiorato al 90%.
Di conseguenza, il trasferimento in una regione diversa da quelle indicate dal comma 5-bis comporta retroattivamente la perdita automatica del beneficio maggiorato, già a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento in Italia (2023).
Tuttavia, il contribuente potrà continuare a beneficiare dell’agevolazione ordinaria del 70%, purché sussistano gli altri requisiti del regime impatriati. La decorrenza della detassazione ordinaria coincide con il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento della residenza in Italia.
Alla luce di questo, le differenze fiscali derivanti dall’applicazione precedente della detassazione al 90% devono essere regolarizzate tramite dichiarazione integrativa, con versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997.
L’AdE ha inoltre precisato che eventuali successivi trasferimenti in una regione agevolata non permettono nuovamente di fruire della detassazione maggiorata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei requisiti generali del regime.
Conclusioni
L’interpello n. 76 chiarisce che la fruizione del regime impatriati maggiorato è strettamente legata alla residenza in una delle regioni del Sud e Centro-Sud italiane individuate dal comma 5-bis.
La decadenza dal beneficio maggiorato al 90% a seguito del trasferimento in una regione non agevolata non preclude però l’applicazione dell’agevolazione ordinaria al 70%, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti del regime.
Il chiarimento dell’AdE sottolinea l’importanza di monitorare con attenzione la residenza fiscale dei lavoratori impatriati e di procedere tempestivamente alla regolarizzazione fiscale in caso di variazioni, per evitare rischi di recupero d’imposta, interessi e sanzioni.
Lo studio A&P assiste i propri clienti nell’applicazione e nella gestione dei regimi agevolativi per lavoratori impatriati, anche in relazione ai trasferimenti di residenza.
Exceptr: La risposta ad interpello n. 76 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento della residenza da una regione agevolata a una non inclusa nell’articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015 determina la perdita retroattiva del beneficio maggiorato del regime impatriati, con applicazione dell’agevolazione ordinaria al 70% e conseguente obbligo di regolarizzazione fiscale.