...
NEWS

Riscatto totale del fondo pensione e doppia imposizione Italia Singapore

Con la Risposta n. 302/2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che i rimborsi taxi pagati in contanti sono imponibili per carenza di tracciabilità e soggetti a ritenuta IRPEF con aliquota marginale.
Condividi:

Indice dei Contenuti

Consulenza sulla Dichiarazione redditi esteri ed italiani per Expat

Il caso

L’Istante, cittadino italiano iscritto all’AIRE sin dall’anno X e residente fiscalmente a Singapore, riferisce di aver maturato una posizione presso un fondo pensione italiano di tipo chiuso, legato al rapporto di lavoro svolto in Italia fino all’anno X. A seguito della cessazione del rapporto lavorativo e del trasferimento a Singapore, ha poi interrotto ogni contribuzione al fondo.

Il contribuente, oggi di età inferiore al requisito previsto dall’ordinamento italiano per l’accesso alla pensione complementare, intende tuttavia procedere al riscatto totale anticipato della posizione maturata, come consentito dallo statuto del Fondo Alfa.

Da ciò deriva l’interrogativo circa l’applicazione dell’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, relativo alle “Pensioni e altre remunerazioni analoghe”, che attribuisce allo Stato di residenza – e dunque Singapore – la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni private.

Il parere dell’Istante

Nella propria soluzione interpretativa, l’Istante sostiene che il riscatto anticipato, pur avvenendo prima del raggiungimento dell’età pensionabile, costituisca comunque una forma di erogazione riconducibile alla previdenza complementare e, in quanto tale, assimilabile alle “pensioni” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

Richiamando la precedente Risposta n. 111/2023 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente sostiene che l’erogazione del Fondo, anche in forma di riscatto totale immediato, rappresenti una prestazione di natura previdenziale, derivante da un cessato rapporto di lavoro nel settore privato. Pertanto, secondo tale impostazione, l’imposizione dovrebbe competere esclusivamente allo Stato di residenza, cioè Singapore, con conseguente non assoggettamento del riscatto a tassazione in Italia.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria: presunzione di residenza e tassazione in Italia

L’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani trasferiti in Stati inclusi nella “black list” del Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra cui Singapore (art. 2, comma 2-bis, TUIR). L’accertamento della residenza effettiva è tuttavia escluso dall’ambito dell’interpello, e ai fini della risposta, dunque, il contribuente viene considerato come fiscalmente residente a Singapore, in linea con quanto dichiarato.

Venendo al merito, l’Agenzia ricorda che:

  • i non residenti sono tassati in Italia per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1 TUIR);
  • le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. h-bis, TUIR);
  • tali redditi si considerano prodotti in Italia se erogati da un soggetto residente (art. 23, comma 2, lett. b), TUIR).

Ne deriva che il Fondo Alfa, quale ente residente in Italia, è tenuto ad applicare ritenuta a titolo d’imposta sulle somme erogate a seguito dell’eventuale riscatto totale anticipato (art. 24, comma 1-quater, d.P.R. 600/1973; art. 14 d.lgs. 252/2005).

L’interpretazione convenzionale: l’art. 17 non si applica al riscatto anticipato

Passando alla Convenzione Italia–Singapore, l’Agenzia rileva che essa non disciplina espressamente le prestazioni derivanti dal riscatto di forme pensionistiche complementari. Occorre pertanto stabilire se tali somme debbano essere:

  • trattate come redditi da lavoro subordinato (art. 14, “Servizi personali”), oppure
  • considerate redditi da pensione derivanti da un cessato impiego nel privato (art. 17, “Pensioni”).

Elemento essenziale è che il beneficiario abbia già maturato il diritto alla prestazione pensionistica.

Secondo l’Agenzia, nel caso in esame tale condizione non ricorre, poiché l’Istante:

  • non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla prestazione,
  • non gode di alcuna pensione già maturata,
  • esercita una facoltà di riscatto anticipato non correlata a una pensione sostitutiva.

Ne consegue che il pagamento non è pensione, né remunerazione analoga, ma rientra nelle “altre remunerazioni analoghe ai salari e agli stipendi”, disciplinate dall’art. 14, paragrafo 1 della Convenzione.

Effetti fiscali: imponibilità in Italia e ruolo di Singapore

Poiché la posizione previdenziale è maturata interamente durante l’attività lavorativa svolta in Italia, l’Agenzia conclude che:

  • l’Italia mantiene potestà impositiva sui redditi derivanti dal riscatto anticipato (art. 14, par. 1, Convenzione);
  • Singapore, quale Stato di residenza attuale del contribuente, dovrà risolvere l’eventuale doppia imposizione applicando il metodo previsto dall’art. 22 della Convenzione.

Conclusioni

La Risposta n. 296/2025 rappresenta un importante chiarimento sull’interpretazione convenzionale dei riscatti anticipati della previdenza complementare. L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio ormai consolidato: le prestazioni pensionistiche complementari erogate prima della maturazione del diritto alla pensione non possono essere qualificate come “pensioni” ai sensi delle Convenzioni internazionali.

Nel caso specifico, ciò determina:

  • l’imponibilità in Italia dell’intera somma riscattata;
  • la necessità per Singapore di eliminare l’eventuale doppia imposizione.

Una pronuncia che conferma l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione in materia di riscatto anticipato e ribadisce l’importanza di distinguere tra prestazioni pensionistiche propriamente dette e anticipazioni non correlate al maturato diritto alla pensione.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano Convenzione Italia-Singapore / 17 26/07/1978 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 111/2023 111 / 20/01/2023 Leggi di più
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Decreto Ministeriale 4 maggio, 1999 / / 04/05/1999 Leggi di più
Governo italiano TUIR 917 2, comma 2-bis 22/12/1986 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 296/2025 296 / 26/11/2025 Leggi di più

Modello 730 / Unico online – per aziende e privati

Arletti & Partners offre un servizio di dichiarazione dei redditi online per privati e aziende, con consulenze personalizzate, gestione sicura dei documenti e opzioni flessibili per la redazione, garantendo la piena conformità alla normativa fiscale italiana.

Contattaci per questo servizio

Form ID: “287”

Compila il form per ottenere una risposta dai nostri esperti

Insights Correlati

Tax Law
L'IOSS rappresenta il regime speciale per semplificare l’adempimento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE....
Tax Law
Il codice fiscale rappresenta il principale strumento di identificazione in Italia per privati ed imprese ed è necessario per la conclusione degli atti di cui all'art. 6 del DPR 605/1973....
Income Tax Law
Con la risposta a interpello n. 91/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi comunali concessi ai proprietari che hanno ridotto il canone d’affitto rientrano nel regime della cedolare...
Loading...

News Correlate

Tax Law
Le risposte n. 312/2025 e n. 314/2025 confermano un doppio approccio dell’Agenzia delle Entrate: apertura sostanziale nell’accesso alle agevolazioni “prima casa” per i residenti all’estero, valorizzando anche l’attività di studio,...
Tax Law
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, e le condizioni di accesso alla detassazione del 50% al rientro in Italia, anche in presenza di precedenti...
Income Tax Law
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sulla normativa riguardante le locazioni brevi, riducendo la soglia oltre la quale scatta la presunzione di imprenditorialità nella locazione breve....

Servizi Correlati

Foreign VAT Refund

Lo Studio A&P offre consulenza e assistenza specializzata in materia di rimborso dell’IVA italiana sostenuta dai non residenti.  

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese e privati non residenti che hanno effettuato operazioni rilevanti in Italia e intendono ottenere il rimborso del credito IVA maturato in Italia, in conformità alla normativa italiana e internazionale. Il servizio mira a verificare i presupposti per l’ottenimento del rimborso, la raccolta della documentazione necessaria e la gestione dell’intera procedura presso l’Agenzia delle Entrate.   

Corporate Tax residence

Lo Studio A&P offre consulenza specializzata in materia di residenza fiscale delle società in Italia.  

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese italiane e estere nell’analisi della propria residenza fiscale e nella gestione dei rischi di esterovestizione, in conformità alla normativa italiana e internazionale. Il servizio mira a verificare la residenza fiscale e prevenire presunzioni di gestione effettiva in Italia, soprattutto in fase di pianificazione o riorganizzazione societaria. 

VAT Direct Identification (EU)

Lo studio A&P assiste soggetti non residenti UE nel registrare la loro partita IVA in Italia per adempiere correttamente agli obblighi fiscali ed esercitare i relativi diritti. I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese e privati residenti in Stati UE che intendono effettuare operazioni IVA in Italia, fornendo assistenza completa nell’ottenimento del numero di Partita IVA italiana presso l’Agenzia delle Entrate e nei successivi adempimenti connessi. Il servizio include la valutazione preliminare delle attività da svolgere, la raccolta della documentazione necessaria e la gestione dell’intera procedura presso l’Agenzia delle Entrate.