Con la Risposta n. 122/2023 lโAgenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito allโassoggettabilitร ad imposizione in Italia della cessione di un immobile situato in Olanda posseduto da piรน di cinque anni da un cittadino italiano, il quale ha dichiarato di aver vissuto nel medesimo periodo dโimposta sia in Spagna, ove ha un contratto di lavoro ancora in essere, sia in Italia, per la maggior parte dellโanno di riferimento (194 giorni).
La richiesta del contribuente all’Agenzia
Il contribuente ha chiesto allโAgenzia delle Entrate di pronunciarsi in merito a quale Stato risulti titolare della potestร impositiva sul reddito in esame e, in caso di sussistenza di una potestร impositiva italiana sulla plusvalenza generata in Olanda, quale sia il suo corretto trattamento fiscale.
La risposta dell’Agenzia: verifica della residenza del richiedente
La prima parte della risposta dellโAgenzia si concentra sulla condizione di residenza del richiedente, evidenziando per altro come lโinterrogazione risulti mal posta. Infatti, il riscontro sulla residenza fiscale del contribuente non puรฒ essere operato in sede di interpello, in quanto richiede la verifica di elementi fattuali che esulano dall’istituto dell’interpello ordinario, la cui funzione รจ circoscritta a fornire consulenza nei soli casi in cui ricorra un’incertezza interpretativa attinente alla norma tributaria (c.d. ”interpello ordinario puro”), ovvero alla qualificazione giuridicoยญtributaria della fattispecie (c.d. ”interpello ordinario qualificatorio” ยญ cfr. circolare 1ยฐ aprile 2016 n.9/E).
Applicazione della normativa per determinare la residenza fiscale
Nellโanalisi della residenza fiscale del soggetto, lโAgenzia delle Entrate parte dal trattare la normativa interna. Si fa quindi riferimento allโarticolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), sulla base del quale, considerando gli elementi forniti dal contribuente, questo viene classificato come fisicamente residente in Italia.
La Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni
Appurata la legislazione applicabile in ambito interno, lโanalisi si sposta sul livello internazionale. In merito allโaspetto della residenza occorre fare riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Spagna, il cui articolo 4, paragrafo 1, richiama, riguardo al concetto di residenza, la nozione contenuta nelle normative interne degli Stati contraenti. LโAgenzia ricorda che nell’ipotesi in cui il soggetto risulti residente di entrambi gli Stati contraenti, il successivo paragrafo 2 dell’articolo 4 stabilisce, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere i conflitti riguardanti la potestร impositiva.
Come ricordato sopra, in questa sede lโAgenzia non puรฒ valutare la residenza del contribuente nรฉ in relazione allโapplicazione del trattato tra Italia e Spagna, nรฉ tantomeno in applicazione delle norme tributarie nazionali di altri Stati.
Pertanto, procede acriticamente presupponendo la residenza fiscale del soggetto in Italia.
Tassabilitร della categoria di reddito
Spostandosi sulla tassabilitร della specifica categoria di reddito, lโagenzia spiega che nel caso in cui il soggetto dovesse essere considerato fiscalmente non residente in Spagna, mancherebbe qualsiasi collegamento tra questo Paese e la fonte di reddito.
Trattato Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni
La Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l’Italia ed i Paesi Bassi prevede, invece, allโarticolo 13 che gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dallโalienazione di beni immobili, situati nellโaltro Stato, siano imponibili in entrambi i Paesi. Quindi il reddito derivante dalla cessione dellโimmobile รจ, ai sensi della norma convenzionale, assoggettabile ad imposizione sia in Italia, sia nei Pesi Bassi.
In merito alla tassabilitร della specifica categoria di reddito in Italia, lโAgenzia ricorda che i soggetti fiscalmente residenti sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi dellโarticolo 3, comma 1, del TUIR, sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per lโintero periodo dโimposta.
Non ha rilevanza quindi il dettaglio specificato dal contribuente il quale chiarisce che lโimmobile in Olanda รจ stato venduto prima del trasferimento in Italia. Infatti, la normativa fiscale italiana non contempla il frazionamento dellโanno di imposta, ma prevede lโimponibilitร del reddito percepito su base globale nellโintero anno fiscale per i soggetti residenti.
Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR
L’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR dispone che siano soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piรน di cinque anni. In questa sede lโAgenzia chiarisce che la disposizione normativa non รจ circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all’estero. Pertanto, si osserva che il reddito in esame non dovrร essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese.