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Permesso di soggiorno per protezione temporanea ai cittadini ucraini in Italia

Come funziona: presentazione della domanda, beneficiari, casi di esclusione e attività permesse
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Indice dei Contenuti

Il 29 marzo 2022 il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il decreto che autorizza le autorità italiane a concedere un permesso di soggiorno per protezione temporanea ai cittadini ucraini momentaneamente residenti in Italia. Tale decreto è il risultato dell’applicazione della direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina.

Ingresso in Italia per cittadini ucraini

Come riportato nel sito del Ministero degli Esteri, gli ucraini sono tra i cittadini extra europei esenti dall’obbligo di visto per entrare in Italia per un soggiorno di durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per turismo, motivi religiosi, transito, studio e competizioni sportive. Per entrare nel paese devono solamente mostrare il passaporto.

Inoltre, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, hanno l’obbligo di registrarsi in Questura.

Per coloro che desiderano rimanere in Italia per più di 90 giorni, c’è la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Durata del permesso

La protezione temporanea inizia il 4 marzo 2022 e continuerà per un anno. Dopo tale periodo di tempo, il permesso può essere rinnovato automaticamente ogni sei mesi per un massimo di un anno. In ogni caso, la protezione può cessare in anticipo in seguito alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea.

Beneficiari della protezione temporanea e ricongiungimenti familiari

La protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone:

  • Cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e familiari;
  • Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e familiari.

L’articolo 1, comma 4 del decreto considera familiari:

  • Il coniuge del soggetto interessato o il partner non sposato ma che abbia una relazione stabile con l’interessato;
  • Figli minori non sposati dell’interessato;
  • Altri familiari, come indicato nell’articolo 29, comma 1, lettere c) e d) del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI) che vivevano all’interno dello stesso nucleo familiare al momento dell’invasione dell’Ucraina ed erano dipendenti dal beneficiario della protezione temporanea.

I ricongiungimenti familiari sono permessi solo per coloro che vivono in paesi extra-UE.

Presentazione della domanda

La richiesta per il permesso di soggiorno per protezione temporanea deve essere presentata in Questura e il permesso viene rilasciato dal questore del luogo in cui l’interessato risiede.

Il permesso è rilasciato in formato elettronico e a titolo gratuito.

Attività permesse

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea permette all’interessato di avere accesso al Sistema Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio.

Protezione temporanea e protezione internazionale

Il titolare del permesso di soggiorno può presentare in qualsiasi momento la richiesta per protezione internazionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, che è l’attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio sulle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

In ogni caso, l’esame della richiesta per protezione internazionale è rinviato al momento della cessazione della protezione temporanea.

Esclusioni

Nel caso in cui il richiedente sia considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, il rilascio del permesso di soggiorno può essere escluso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del TUI. In ogni caso, il richiedente escluso da questo tipo di permesso di soggiorno può presentare domanda di protezione internazionale, evitando in questo modo la notifica di procedura di espulsione dal territorio dello Stato.

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