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Incompatibilità tra il regime forfettario e regime impatriati

Chiarita tramite interpello l'impossibilità di usufruire del regime impatriati se in regime forfettario.
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Con la Risposta n. 190/2023 del 6 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che opzione per il regime forfetario comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

La richiesta del contribuente all’Agenzia

Nell’istanza il contribuente chiarisce che, rientrato nel 2020 dopo un periodo all’estero, ha avviato un’attività di lavoro autonomo optando per il regime di determinazione del reddito forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

Chiede, quindi, all’Agenzia se può beneficiare del regime impatriati (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) per i compensi relativi al futuro incarico di membro del Consiglio di amministrazione di alcune società, classificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c­bis), del TUIR, ciò in quanto risulterebbero comunque soddisfatte le condizioni normativamente previste per l’applicazione di tale regime speciale.

Il chiarimento dell’Agenzia

Nella risposta l’Agenzia richiama, dapprima, i quadri normativi dei due regimi.

Il regime impatriati

Partendo dal regime impatriati, ricorda che questo è stato introdotto al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori altamente qualificati e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.

Le modifiche normative introdotte nel 2019 hanno previsto una riduzione del reddito imponibile applicabile alle categorie di reddito di lavoro dipendente e assimilati, reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa conseguito nella forma di impresa individuale, che si considerano prodotti nel territorio dello stato.

Tali redditi, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1 o dal comma 2 dell’art.16, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%, a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il regime forfettario

Il regime forfetario, d’altra parte, che rappresenta il regime “naturale” delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, implica la determinazione del reddito imponibile sulla base di un criterio forfetario, applicando all’ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda dell’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento.

Ciò implica, quindi, che il reddito così determinato non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Considerazioni finali

Al tal riguardo, la circolare n. 33/E del 2020 (cfr.- paragrafo 7.11) ha chiarito che il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Resta ferma la possibilità di scegliere, in presenza dei requisiti, di aderire regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza.

In linea con il documento di prassi, l’Agenzia conferma quindi che l’stante, il quale al momento del rientro in Italia ha optato per la determinazione del reddito secondo il regime forfetario, non ha la possibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime impatriati.

Ciò in quanto l’opzione già esercitata costituisce un comportamento concludente da cui emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati, sin dal momento del rientro in Italia.

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