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Applicabilità del Regime Impatriati: chiarimento dall’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce un caso di applicabilità del Regime Agevolato per Impatriati dalla Svizzera all'Italia.
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Con risposta n. 3/2022, l’Agenzia delle Entrante ha precisato che un dipendente di un datore di lavoro svizzero con attività parzialmente svolta in Italia in telelavoro, il quale dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Il caso dalla Svizzera

L’interpello nasce dall’istanza di una cittadina italiana, rimpatriata dalla Svizzera, riguardante la possibilità di beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati (previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). La Contribuente è residente in Italia dal 6 settembre 2021, dove svolge la sua attività lavorativa in telelavoro. La tesi esposta dall’Istante si fonda sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia, il cui art. 4 par. 4 prevede il criterio dello split year, secondo il quale la residenza fiscale verrebbe acquisita in maniera puntuale dal settembre 2021. In base alla tesi dell’Istante, quindi, avendo essa svolto l’attività lavorativa prevalentemente in Italia dal 06.09 al 31.12 del 2021, la detassazione del 70% delle retribuzioni spetterebbe a partire da tale periodo, e non dal 01.01 del 2022.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Tale impostazione è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui, invece, la persona deve considerarsi residente in Italia a partire dal 2022 in base a quanto stabilito dalla normativa interna, e non in base al dato convenzionale. L’Agenzia ha infatti rimarcato come, nell’ambito delle agevolazioni per i lavoratori impatriati, per la valutazione della residenza italiana della persona occorre riferirsi unicamente alle disposizioni dell’art. 2 del TUIR, e quindi, al fatto che la persona stessa abbia in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta la residenza o il domicilio, o sia iscritta all’anagrafe della popolazione residente.

La linea interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate risulta tuttavia in contrasto con un’ulteriore risposta a interpello n.495/2019 in cui viene ammessa in modo espresso la prevalenza del dato convenzionale. Sostenere che è necessario considerare la sola normativa interna significherebbe, ad esempio, consentire ad un soggetto iscrittosi all’anagrafe italiana nella prima parte dell’anno ma che ha mantenuto il centro dei propri interessi all’estero, di beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati nonostante l’oggettiva non residenza.

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