Supporto da A&P

Decreto Trasparenza 104/2022: luci ed ombre

Con la recente entrata in vigore del cosiddetto “decreto trasparenza”, l’Italia si è uniformata alle direttive comunitarie anche in materia di obblighi informativi per il datore di lavoro in relazione alle trasferte all’estero del personale dipendente.

Indice dei Contenuti

Operiamo in
Italia e UE

Posted Workers Alliance

Qualità
ISO 9001

Il quadro normativo europeo ed italiano in tema di invio di personale all’estero è in continuo mutamento. Le aziende italiane che operano regolarmente sul territorio straniero si scontrano sovente con norme giuridiche di complessa interpretazione e di altrettanto articolata applicazione.

Direttiva europea n.1152/2019: le novità in materia di obblighi informativi ai dipendenti da parte del datore di lavoro

La nuova direttiva europea, attualmente in fase di recepimento da parte di tutti gli Stati membri UE, ha introdotto nuovi diritti minimi e norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori prima dell’espletamento della propria attività lavorativa all’estero. In particolare, l’art. 7 della sopramenzionata direttiva, in tema di “Informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo”, prevede ora una ricca serie di obblighi informativi per i datori di lavoro che inviano il proprio personale all’estero nell’ambito di una prestazione di servizi. Infatti, la norma europea sembra agevolmente individuare due distinte categorie di destinatari:

  • Lavoratori in trasferta in Paesi UE: la cui attività è disciplinata dalla normativa europea in materia di posted workers (es. Direttiva 96/71 e seguenti) operanti nell’ambito di una prestazione di servizi;
  • Lavoratore in “missione” in Paesi UE ed Extra UE.

Per la prima categoria di destinatari, il legislatore europeo ha previsto che il datore di lavoro assolva all’obbligo informativo fornendo una ricca gamma di informazioni ai propri dipendenti (ad es. remunerazione in linea con il diritto applicabile nello Stato di destinazione).

Per la seconda categoria, anche alla luce delle differenti finalità che contraddistinguono le due missioni, si può parlare di un fascicolo documentale quasi “semplificato”.

Interpretando in senso stretto la direttiva europea, in entrambe le categorie sopramenzionate, l’Azienda inviante sarà tenuta ad adempiere a tali obblighi aggiuntivi. Dovrà pertanto elaborare opportuna documentazione da trasmettere al dipendente in una fase pre-partenza e unicamente se la trasferta di lavoro e/o la missione all’estero rientrano in un arco temporale inferiore alle 4 settimane.

D.lgs. n. 104/2022: cosa prevede il decreto trasparenza in materia di trasferte all’estero

Il parlamento italiano, con il decreto legislativo n. 104/2022 entrato in vigore in data 13 agosto 2022 (meglio conosciuto con il nome “Decreto Trasparenza”) ha recepito la direttiva europea n. 1152/2019, rivoluzionando le previsioni in materia di trasferte lavorative all’estero nell’ambito delle prestazioni di servizi.

Con riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 152/1997, emendato dall’art. 4 comma 8 del D.Lgs. n. 104/2022, il legislatore italiano ha sancito quanto segue:

“Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, e’ tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, nonche’ le seguenti ulteriori informazioni: (Ndr: seguono obblighi informativi quali la retribuzione, la valuta applicata, eventuali indennità ecc.)”

Tuttavia, se con riferimento alle mere “missioni all’estero” pare non vi siano rilevanti difformità rispetto al testo europeo, lo stesso non può dirsi per le attività cui sono legate prestazioni di servizio, per le quali il legislatore italiano sembra abbia adottato un differente approccio interpretativo che, se messo in pratica, comporterebbe importanti mutamenti per le Aziende nell’organizzazione delle trasferte all’estero.

Dubbi Interpretativi sulla normativa italiana di recepimento alla luce della direttiva europea

Nel recepire nel nostro ordinamento la direttiva europea n. 1152/2019, pare che il legislatore italiano abbia adottato un approccio interpretativo apparentemente in disaccordo con i dettami comunitari europei. In particolare, i dubbi emersi dal confronto tra la norma europea e la norma italiana riguardano:

  • Applicazione degli obblighi informativi di cui all’art. 7 della Direttiva 1152/2019 anche nel caso di trasferte in Paesi extra UE. Pare che le disposizioni relative agli obblighi informativi per i dipendenti in trasferta, finora esclusivamente valide per le trasferte in Paesi UE, risultino estese oggi anche alle trasferte di lavoro in Paesi extra UE – sempre qualora ci si trovi nell’ambito di una prestazione di servizi.
  • Assenza di un limite temporale sotto cui il datore di lavoro non è obbligato a fornire gli obblighi informativi “potenziati”. Rispetto a quanto sancito a livello europeo dalla direttiva, nel recepimento italiano pare del tutto assente il riferimento temporale alle 4 settimane sotto le quali non è necessario provvedere agli ulteriori obblighi informativi nei confronti dei dipendenti.

Le possibili conseguenze per le aziende italiane

Un’interpretazione letterale della norma italiana può condurre l’Azienda a dover rivedere la propria struttura organizzativa in vista di una trasferta all’estero. Pertanto, nel caso in cui l’approccio italiano trovasse conferma operativa, i datori di lavoro sarebbero tenuti ad elaborare il cosiddetto “pacchetto informativo potenziato” sia per:

  • Trasferte lavorative in Paesi UE e in Paesi extra UE;
  • Trasferte di breve o lunga durata senza alcuna distinzione per gli assignment con durata superiore alle 4 settimane.

Infine, in considerazione del numero esponenziale di Aziende italiane che al giorno d’oggi operano regolarmente sul territorio straniero, e alla luce delle evidenti discrepanze tra la normativa europea e la normativa italiana di recepimento, non si può che attendere una rapida e netta presa di posizione da parte del legislatore italiano sul tema. Ciò risulta necessario per risolvere i dubbi legati all’applicazione pratica delle disposizioni previste dalla normativa europea nel quadro normativo italiano.

Ottieni un preventivo gratuito

Riferimenti Normativi

Art. 2 del D.Lgs. n. 152/1997

Fonte

Scopri di più sul Distacco dei Lavoratori in Europa

Scopri di più con le nostre guide approfondite sul Distacco dei Lavoratori nei Paesi UE. Se non sai da dove cominciare, puoi sempre dare un’occhiata al distacco dei lavoratori in Europa.

Ci troviamo in Italia e operiamo in UE

Membri Posted Workers Alliance

Qualità certificata ISO 9001

Ultime Notizie

Informative Correlate

Servizi Correlati

Prenota Video-call

Ricevi supporto professionale con una consulenza online con A&P.

Se ti affiderai a Studio A&P, il costo della call verrà sottratto dal preventivo finale.

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.