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La nuova disciplina Investment Management Exemption (IME)

I nuovi commi 7-quater e 7-quinquies dell'art. 162 del TUIR introducono una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di una struttura di investimento non residente.

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La legge di bilancio per l’anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha inserito i commi 7-quater e 7-quinquies all’art. 162 TUIR, introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti nello stesso territorio (c.d. Investment Management Exemption).

Come si legge nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, tale modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di contenere «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento», che potrebbe avere effetti deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi i loro dipendenti e/o collaboratori).

Si introduce, quindi, una presunzione legale che opera a beneficio delle c.d. strutture di investimento e che va ad integrare, laddove siano soddisfatte le condizioni previste per l’applicazione della disciplina IME, lo status di agente indipendente della management company.  Quest’ultima, in particolare, può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione, che è chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere contratti di acquisto e/o vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti, oppure chiamato a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o vendita e/o negoziazione delle asset class (attività di investimento).

Al ricorrere delle specifiche condizioni indicate al nuovo comma 7-quater e meglio dettagliate nella Relazione illustrativa, l’attività svolta dal soggetto non integra i presupposti per l’emersione di una stabile organizzazione personale nel territorio dello Stato del veicolo di investimento non residente e delle società non residenti da esso controllate. Tali condizioni, in particolare, richiedono che:

a) l’asset manager operi per conto di un veicolo di investimento non residente (…) o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

b) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è rimessa ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (cf. D.M. 22 febbraio 2024);

c) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive del veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%);

d) la remunerazione dell’attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo (la cui declinazione, in ossequio all’articolo 110, comma 7 del TUIR, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate) sia supportata dalla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, comma 7 TUIR.

Il mancato verificarsi di queste condizioni, tuttavia, non consente di ritenere configurabile ipso iure una stabile organizzazione in Italia della struttura di investimento non residente – sarà necessario, infatti, verificare che sussistano tutti i presupposti di diritto e di fatto ex art. 162 TUIR, e, laddove applicabile, l’art. 5 della convenzione bilaterale di riferimento.

È inoltre prevista un’eccezione con riferimento alle società di gestione, per le quali anche in presenza delle condizioni di cui al comma 7-quater dell’art. 162 TUIR, è sempre possibile riscontrare la presenza di una stabile organizzazione in Italia – previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto e la valutazione dei relativi redditi.

Attraverso la Circolare n. 23/E del 19 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha inteso fornire istruzioni operative agli Uffici per l’applicazione della disciplina IME in esame.

Quanto alle modalità di attuazione, per quanto riguarda i soggetti coinvolti si distinguono:

  • la struttura di investimento (costituita dal veicolo di investimento non residente e società controllate non residenti);
  • il soggetto, residente o non residente e operante anche tramite sua stabile organizzazione, che svolge attività di gestione di investimenti in nome o per conto del veicolo.

Cos’è un veicolo di investimento?

Per veicoli di investimento non residenti si intendono le entità con le seguenti caratteristiche:

  1. gestione professionale degli investimenti – entità che hanno, cioè, come oggetto esclusivo o principale l’attività di gestione di investimenti per conto di terzi (laddove per investimenti si intendono gli investimenti di natura finanziaria, oggetto dei quali devono essere gli strumenti finanziari anche derivati, comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti e i crediti);
  2. assoggettamento a vigilanza – entità che sono soggette a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituite. Tale requisito sussiste nelle ipotesi in cui, in riferimento all’organismo di investimento estero o al gestore, l’avvio dell’attività sia assoggettata ad un’autorizzazione preventiva e l’esercizio della stessa a controlli obbligatori e continuativi da parte degli organi di vigilanza preposti in base alle disposizioni vigenti nello Stato di istituzione;
  3. pluralità degli investitori – entità, cioè, caratterizzate dalla gestione degli investimenti per conto di un numero non limitato di partecipanti (con riferimento alla pluralità degli investitori, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 4 ottobre 2005 n. 137/E, considera verificata questa condizione nei casi in cui l’unico detentore delle quote del veicolo rappresenti una pluralità di interessi così da riflettere una gestione collettiva).

A queste si aggiunge il necessario requisito dell’indipendenza, che mantenendo la netta separazione tra il rischio di investimento e il rischio di impresa, assicura che gli investimenti operati tramite il veicolo di investimento non residente non siano di pertinenza della management company.

Oltre alle suddette caratteristiche, con specifico riferimento alla documentazione richiesta ai fini dell’applicazione della disciplina IME, questa dovrà superare il vaglio di idoneità. In sede di controllo si aprono due possibili scenari:

  • l’ipotesi in cui la valutazione di idoneità sia positiva in tema di prezzi di trasferimento;
  • l’ipotesi, invece, in cui la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini dell’applicazione della disciplina IME; in tal caso il contribuente non potrà invocare l’applicazione del safe harbour, e, di conseguenza, laddove sussistano tutti i presupposti ex art. 162 TUIR in tema di stabile organizzazione, l’Amministrazione Finanziaria potrà contestare tale presenza in capo alla struttura di investimento estera.

Fonti normative

Autorità Fonte Numero Data Link
Governo italiano TUIR 917 22/12/1986 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Circolare n. 23/E/2024 23/E 19 novembre 2024 Leggi di più
Governo italiano D.M. 22 febbraio 2024 22 febbraio 2024 22 febbraio 2024 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 137/E/2005 137/E 04/10/2005 Leggi di più

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