Il soggetto in questione intende realizzare lavori di demolizione e ricostruzione accedendo al Superbonus per interventi antisismici, dei seguenti 3 immobili ubicati su un fondo di sua proprietà e di riduzione del rischio sismico, classificati con categorie catastali F/2, C/2 e C/6. Inoltre segnala che intende modificare la destinazione dei 3 fabbricati in modo che dopo la ricostruzione risultino 2 fabbricati con destinazione abitativa con sagoma, volumetria e cubatura diversa.
L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto infatti nuove disposizioni, che si affiancano a quelle precedenti e disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
In particolare il Superbonus spetta:
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Risposta 210 del 26/03/2021
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