Il soggetto in questione intende realizzare lavori di demolizione e ricostruzione accedendo al Superbonus per interventi antisismici, dei seguenti 3 immobili ubicati su un fondo di sua proprietà e di riduzione del rischio sismico, classificati con categorie catastali F/2, C/2 e C/6. Inoltre segnala che intende modificare la destinazione dei 3 fabbricati in modo che dopo la ricostruzione risultino 2 fabbricati con destinazione abitativa con sagoma, volumetria e cubatura diversa.
Le nuove disposizioni del decreto Rilancio
L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto infatti nuove disposizioni, che si affiancano a quelle precedenti e disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
In particolare il Superbonus spetta:
- per il sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (cd. interventi “trainanti”). Nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”.
- Per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Ciò in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
- Per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Risposta 210 del 26/03/2021