A seguito di un recente interpello dell’Agenzia delle Entrate, e come precisato dalla Circolare 33/E del 28/12/2020, l’Agenzia conferma la non applicabilità delle agevolazioni previste per il regime impatriati in caso di rientro da distacco nell’ipotesi in cui:
- Il lavoratore distaccato rientri nello Stato italiano e sia assunto presso il medesimo datore di lavoro e con lo stesso contratto di lavoro;
- Pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Diversamente, si conferma l’applicabilità del regime nell’ipotesi in cui:
- L’attività svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa ed assuma un ruolo aziendale diverso da quello previsto all’interno del contratto precedente al distacco, in virtù di un nuovo contratto di lavoro.