Con risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha escluso il riconoscimento del beneficio fiscale per lavoratori impatriati rientrati in Italia a seguito di un periodo di distacco all’estero. Nel caso di specie l’Agenzia ha aggiunto che tale preclusione sussiste anche qualora il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.
Requisiti per il lavoratore impatriato
In base a quanto stabilito da decreto internazionalizzazione, come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati è necessario che il lavoratore:
- Trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- Non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
- Svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Inoltre, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Inapplicabilità del regime: la conferma dell’Agenzia delle Entrate
In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro il beneficio fiscale in esame non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
Nel caso di specie, infatti, risulta che, al rientro in Italia del dipendente, il rapporto di lavoro sarà regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell’assunzione e che il rientro avverrà presso il medesimo datore di lavoro che lo aveva assunto.
L’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere simile in merito all’inapplicabilità del regime impatriati anche in una precedente risposta.