Con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 596, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori che svolgono lavoro da remoto in Italia per una società estera possono usufruire del regime speciale previsto per lavoratori impatriati.
Grazie alla risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, infatti, sono stati forniti chiarimenti in merito ad una situazione che si è presentata frequentemente negli ultimi anni: il lavoro da remoto in Italia in seguito a rimpatrio di persone che lavoravano all’estero, mantenendo il rapporto lavorativo in Italia con la stessa azienda estera presso la quale era svolta l’attività lavorativa in presenza.
A questa categoria di lavoratori è possibile applicare il beneficio previsto per i lavoratori impatriati ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015 per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i quattro periodi d’imposta successivi, con la possibilità, se rispettate determinate condizioni, di estendere i benefici fiscali ai cinque periodi d’imposta successivi.
Come descritto all’interno della circolare n. 33/2020, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che sono ammessi ai benefici fiscali
“tutti i soggetti che vengono a svolgere in Italia l’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)”.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del regime a coloro che lavorano dall’Italia per società estere, svolgendo anche attività lavorative occasionali all’estero.
NOTA Sarà dovere del lavoratore:
- Presentare al datore di lavoro estero un’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che certifica la sua residenza fiscale in Italia;
- Presentare la domanda al proprio datore di lavoro estero chiedendo l’applicazione del regime fiscale per lavoratori impatriati;
- Presentare la dichiarazione dei redditi in Italia applicando direttamente in sede di dichiarazione il regime speciale per lavoratori impatriati in quanto il datore di lavoro estero non può assumere la veste di un sostituto di imposta italiano (salvo non abbia una stabile organizzazione in Italia) e quindi non può effettuare alcuna ritenuta sugli stipendi corrisposti al dipendente residente in Italia.