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Applicazione del regime impatriati anche per redditi prodotti in modalità remote working

Con la risposta a interpello n 186 del 2022 l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di ottenere il regime agevolato anche per i dipendenti di società estere rientrati in Italia.

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Con la risposta a interpello n 186 del 2022, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di ottenere il regime agevolato anche per i dipendenti di società estere rientrati in Italia. La risposta in questione riguarda il caso di un dirigente presso una società statunitense che ha intenzione di trasferire la propria residenza in Italia entro il mese di giugno 2022, svolgendo la propria attività in modalità remote working.

La risposta dà anche un riscontro riguardo la possibilità di estendere il periodo di agevolazione ad ulteriori cinque anni in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia e alle modalità di richiesta del beneficio.

Condizioni per l’accesso al regime

L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 afferma che il regime speciale per lavoratori impatriati è destinato al lavoratore che:

  • trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Inoltre, nel comma 3 l’articolo estende il beneficio fiscale ad ulteriori cinque anni con tassazione sul 50% del reddito imponibile in presenza di almeno uno dei due requisiti:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
  • l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia in seguito al trasferimento o nei dodici mesi precedenti.

La posizione assunta dall’Agenzia

L’articolo non comprende riferimenti ai dipendenti di società estere, il fisco riporta tuttavia la circolare n. 33/E del 2020, che chiarisce che l’attuazione dell’articolo 16 non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto possono ottenere l’agevolazione anche i lavoratori presso imprese con sede all’estero.

Agli stessi soggetti viene concessa l’estensione dell’agevolazione ai cinque anni successivi, sempre nella condizione che il lavoratore eserciti la propria attività nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni all’anno.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del beneficio, questa può essere presentata al datore di lavoro ai sensi della circolare 33/E del 2020 e, se il datore di lavoro estero non assume il ruolo di sostituto d’imposta, è sufficiente compilare la casella casi particolari e dichiarare il reddito già ridotto nel quadro C del modello 730 o del modello redditi PF.

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Riferimenti Normativi

Risposta n. 186 dell'Agenzia delle Entrate

Fonte

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