L’oggetto della nota riguarda l’art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024), che ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. L’INL ha inteso fornire, al riguardo, le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti
L’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, volta a sanzionare le condotte di appalto o distacco di personale che non presentano i requisiti previsti dalla legge e che dunque integrano, nella gran parte dei casi, delle mere somministrazioni di manodopera, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.
In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, Legge n. 145/2018 secondo cui “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
- del 30% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 (disposizioni in materia di lavoro irregolare) e
- del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (esercizio non autorizzato delle attività delle agenzie di somministrazione), all’articolo 12 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (omessa comunicazione del distacco transnazionale), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (violazione delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero)”.
Art. 1, comma 445, Legge n. 145/2018
Tale disposizione è stata in parte modificata dal D.L. n. 19/2024 con l’aumento dal 20% al 30% dell’importo della maxi-sanzione per lavoro nero.
La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024.
Secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a €5.000 né superiore a €50.000. Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché all’appalto ed al distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Regime della recidiva
L’introduzione del nuovo comma 5-quater all’interno dell’art. 18 D.L. 276/2003, come modificato dal D.L. 19/2024, impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
A titolo esemplificativo, si ritiene pertanto che in presenza di una sanzione comminata nei tre anni precedenti in via definitiva anche per violazioni diverse da quelle di cui all’art. 18 ma ricomprese nella citata lett. d) – ad es. ordinanza ingiunzione non impugnata in materia di lavoro “nero” o di tempi di lavoro – gli importi delle ammende per appalto, distacco e somministrazione illecita debbano essere aumentati del 40%.
La maggiorazione troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.
Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 18, ivi compresa la nuova aggravante nel caso in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.