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La tassa di circolazione dei veicoli è ora una tassa di possesso

Secondo la sentenza del 02/12/2021 n. 3160, la tassa di circolazione dei veicoli è ora da ritenersi una tassa di possesso.

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Secondo la sentenza del 02/12/2021 n. 3160 – Comm. Trib. Reg. per la Puglia Sezione/Collegio 1, la tassa di circolazione dei veicoli è ora da ritenersi una tassa di possesso.

Il soggetto passivo del pagamento è colui che alla scadenza del termine, secondo il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), risulta proprietario. L’articolo 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), così come riformulato dall’art. 17, co. 18, della Legge 27/12/1997, n. 449, ha espressamente contemplato l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l’annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti Uffici, dei documenti comprovanti l’inesistenza del presupposto giuridico, così come chiarito con apposite circolari ministeriali e ciò, a prescindere dalla formalità di trascrizione e/o annotazione al PRA.

Quest’ultimo obbligo è posto dalla Legge, ad esclusivo carico dell’acquirente, che, se inadempiente, è onerato delle sanzioni amministrative, previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Il caso in oggetto

Ad esempio, anche a seguito della ricezione dell’avviso riguardante un mancato versamento della tassa automobilistica per l’anno 2014, il possessore presentava ricorso all’ufficio competente, dichiarando di non essere più proprietario del veicolo per il quale era richiesto il pagamento. In questo caso, la regione deduce che, per Legge, il soggetto passivo del tributo è colui che risulta intestatario del veicolo al P.R.A., contestando le eccezioni formulate dal ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Cosa stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione

Infatti, nell’art. 5 D.L. 953/1982″, viene citato che: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile di pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della L.21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari …, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti“, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 8373 del 27/04/2016 e numerose precedenti, secondo le quali l’intestatario del veicolo rimane obbligato fino a quando non venga effettuata l’annotazione al PRA, fatta salva la successiva azione di rivalsa nei suoi confronti.

 

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