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Sicurezza sociale Italia-Macedonia: l’Accordo è ratificato, ma attende l’entrata in vigore

L’Italia ha ratificato l’Accordo di sicurezza sociale con la Macedonia del Nord, che aggiorna il coordinamento previdenziale. L’intesa, tuttavia, non è però ancora in vigore e si applicherà solo dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Indice dei Contenuti

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Con la legge 16 ottobre 2025, n. 153, l’Italia ha ratificato l’Accordo di sicurezza sociale siglato nel luglio 2014 con la Macedonia del Nord. Tale intesa sostituisce la precedente Convenzione con l’ex Jugoslavia, in vigore dal 1° gennaio 1961 e tuttora applicata nei rapporti tra Italia e Macedonia del Nord.

L’Accordo inaugura quindi una nuova fase nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei due Paesi, a beneficio dei lavoratori che si spostano dall’uno all’altro Stato.

Rientrando tra gli strumenti bilaterali e multilaterali di coordinamento in materia previdenziale, l’Accordo definisce disposizioni finalizzate ad armonizzare le rispettive legislazioni, facilitando la mobilità internazionale.

È importante evidenziare che le disposizioni dell’Accordo non sono ancora operative. Per l’entrata in vigore è necessario completare l’Accordo amministrativo, la ratifica italiana e lo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati, passaggio ancora mancante. Come stabilito dall’art. 48, gli effetti decorreranno dal primo giorno del terzo mese successivo a questo scambio.

Contenuti essenziali accordo

L’Accordo, composto da 48 articoli suddivisi in cinque titoli, sostituisce la Convenzione di sicurezza sociale stipulata con l’ex Jugoslavia (1957) e ancora applicata nei rapporti tra Italia e Macedonia del Nord.

Titolo I (artt. 1–4) – Disposizioni generali: definisce l’ambito di applicazione personale e materiale dell’Accordo, i principi di parità di trattamento e di esportabilità delle prestazioni.

Titolo II (artt. 5–11) – Legislazione applicabile: stabilisce le regole per individuare la normativa previdenziale applicabile nei casi di lavoro transnazionale. Di particolare rilievo le disposizioni in materia di distacco, che consentono al lavoratore inviato temporaneamente nell’altro Stato di continuare a essere assoggettato alla legislazione dello Stato d’origine, evitando la doppia contribuzione e garantendo continuità contributiva.

Titolo III (artt. 12–34) – Disposizioni particolari: norme su malattia, maternità, pensioni, infortuni, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari, tra cui l’art. 18 (riconoscimento del diritto senza totalizzazione), art. 19 (totalizzazione periodi assicurativi), art. 22 (integrazione al trattamento minimo) e art. 25 (malattie professionali).

Titolo IV (artt. 35–45) – Disposizioni amministrative: definisce le procedure di cooperazione tra le istituzioni competenti, lo scambio di informazioni e i meccanismi di assistenza reciproca.

Titolo V (artt. 46–48) – Disposizioni transitorie e finali: regolano l’entrata in vigore, che sarà operativa solo dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Campo di applicazione

Per quanto riguarda l’Italia, l’Accordo si applica ai principali regimi obbligatori di sicurezza sociale, includendo:

  • l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata;
  • l’assicurazione per l’indennità di malattia;
  • le prestazioni familiari;
  • l’assicurazione contro la disoccupazione;
  • i regimi speciali destinati a particolari categorie di lavoratori.

Sotto il profilo del campo di applicazione personale, l’Accordo riguarda:

  • le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti;
  • i loro familiari e superstiti;
  • i rifugiati e gli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati e i rispettivi familiari e superstiti.

L’Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati relative alla pensione sociale e ad altre prestazioni non contributive finanziate da fondi pubblici, né all’integrazione al trattamento minimo salvo quanto previsto dall’articolo 22, che disciplina in modo specifico tale prestazione in caso di pensioni liquidate sulla base della totalizzazione.

Riduzione oneri

La relazione tecnica evidenzia che l’Accordo Italia–Macedonia del Nord sostituisce la Convenzione del 1957 con l’ex Jugoslavia, pensata per tutelare la comunità italiana all’estero, ma oggi particolarmente onerosa.

Il nuovo Accordo introduce regole più moderne e sostenibili, riducendo gli oneri grazie a requisiti più stringenti per la totalizzazione internazionale (da un solo contributo a un anno), alla limitazione dell’esportabilità della disoccupazione (da 6 a 3 mesi) e alla sospensione degli assegni familiari in presenza di analoghe prestazioni nell’altro Stato (art. 34).

L’articolo 3 prevede che gli oneri dell’articolo 22, in crescita dal 2025 al 2034, siano coperti dai risparmi dell’articolo 31, senza nuovi costi a carico dello Stato. Le amministrazioni utilizzeranno le risorse disponibili secondo la normativa vigente.

Complessivamente, il nuovo Accordo è più rigoroso ma meno oneroso della Convenzione attuale.

Distacchi temporanei

L’Accordo stabilisce regole precise per i lavoratori inviati temporaneamente da uno Stato contraente all’altro:

  • Lavoratori dipendenti: se un lavoratore, soggetto alla legislazione di uno Stato, è impiegato da un datore di lavoro con sede nello stesso Stato e viene temporaneamente distaccato nell’altro Paese, continua a essere soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato di origine, come se lavorasse nel proprio Paese, a condizione che il periodo di distacco non superi i 24 mesi.
  • Lavoratori autonomi: chi svolge abitualmente un’attività indipendente in uno Stato e la esercita temporaneamente nell’altro Stato rimane assicurato secondo la legislazione del Paese di origine, purché la permanenza nell’altro Stato non superi i 24 mesi.

Queste disposizioni permettono di evitare la doppia contribuzione previdenziale, garantendo la continuità della copertura sociale durante il distacco e semplificando gli adempimenti amministrativi sia per i lavoratori sia per le imprese.

Entrata in vigore e periodo transitorio

Come anticipato nell’introduzione, le Convenzioni e gli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale mirano a coordinare le legislazioni dei Paesi contraenti e a facilitare la mobilità dei lavoratori tra gli Stati.

Perché l’Accordo entri pienamente in vigore è necessario completare l’iter previsto, che comprende la definizione dell’Accordo amministrativo, la ratifica da parte dell’Italia e lo scambio degli strumenti di ratifica con lo Stato partner. Questo procedimento lo distingue dal sistema europeo di coordinamento previsto dai regolamenti UE e dagli accordi di associazione.

L’articolo 47 stabilisce che le norme si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data di entrata in vigore e tengono conto anche dei periodi di assicurazione maturati in precedenza, senza però generare diritto a prestazioni relative a periodi anteriori. Rimane comunque acquisito il diritto a prestazioni relative a eventi assicurati verificatisi prima dell’entrata in vigore.

Secondo l’articolo 48, l’Accordo diventerà effettivo il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. La legge di ratifica (L. 16.10.2025 n. 153), entrata in vigore il 28 ottobre 2025, consente al Governo di completare l’iter, ma non rende ancora operativo l’Accordo. Fino ad allora restano applicabili le norme nazionali e, per le situazioni pregresse, la vecchia Convenzione italo-jugoslava del 1957, che sarà sostituita solo alla data di efficacia del nuovo accordo.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano Legge n. 153/2025 153 / 16/10/2025 Leggi di più
Governo italiano Convenzione con l'ex Jugoslavia / / 14/11/1957 Leggi di più
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Relazione tecnico-normativa / / 25/07/2014 Leggi di più

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