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Global Mobility: Regolamento Roma I e scelta della legge nei contratti di lavoro transfrontalieri

Il Regolamento Roma I stabilisce quale ordinamento giuridico disciplina il tuo contratto.
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Indice dei Contenuti

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Cos’è il Regolamento ROMA I?

Il Regolamento UE 593/2008 (‘ROMA I’) stabilisce la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Infatti, indica quale legge si applica a un contratto nelle situazioni in cui le parti non ne specificano una secondo la loro libertà di scelta nel contratto (nei c.d. casi di ‘assenza di scelta’).

Qual è la “legge applicabile” di un contratto?

Scegliere la legge applicabile di un contratto significa che il contratto è soggetto alla giurisdizione del Paese scelto. Ad esempio, se un contratto di lavoro è regolato dalla legge olandese, al contratto si applica la legge olandese e le sue disposizioni non possono violare la legge olandese.

Effetto del Regolamento Roma I

Essendo il Regolamento UE 593/2008 è entrato in vigore nei sistemi giuridici degli Stati membri il 17 dicembre 2009. Il Regolamento influenza le decisioni a livello giudiziario. Difatti, quando il giudice deve determinare quale legge si applica nel caso in cui il contratto non ne specifichi una.

Come vengono tutelati i diritti nazionali? – Articoli 8 e 9

  • I diritti economici e sociali di un lavoratore sono tutelati? – Articolo 8

L’articolo 8 sui contratti individuali di lavoro tutela i diritti economici e sociali del lavoratore. Pertanto, la scelta della legge applicabile non può privare il lavoratore dei suoi diritti che sarebbero tutelati in assenza di scelta (paragrafo 1).

Ad esempio, un contratto di lavoro remoto tra un’impresa olandese e un lavoratore francese può essere regolato dal diritto olandese.
Tuttavia, il lavoratore non può essere privato delle tutele previste dal diritto francese. In particolare, resta applicabile il limite massimo di 35 ore settimanali previsto dalla normativa francese.
Non può essere sostituito dal limite di 60 ore vigente nei Paesi Bassi. Tale limite favorirebbe il datore di lavoro in assenza di specifiche tutele. Questa protezione è prevista dal paragrafo 1.

In mancanza di una scelta della legge applicabile, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività (paragrafo 2).

Qualora tale criterio non sia individuabile, trova applicazione la legge dello Stato in cui è situato il luogo di lavoro abituale (paragrafo 3).

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di applicare la legge di un altro Stato membro qualora, il contratto presenti con esso un collegamento più stretto (paragrafo 4).

Ad esempio, se un’impresa francese assume un lavoratore olandese per lo svolgimento di una prestazione lavorativa in presenza in Italia, troverà applicazione il diritto italiano, in quanto Stato nel quale l’attività lavorativa è effettivamente svolta (paragrafo 2). Qualora, invece, la prestazione è una consulenza resa da remoto — si applicherà il diritto francese, essendo ivi localizzato il luogo di lavoro abituale (paragrafo 3). Tuttavia, qualora tale consulenza presenti un collegamento particolarmente stretto con i Paesi Bassi, sarà il diritto olandese a disciplinare il rapporto contrattuale (paragrafo 4).

  • L’interesse pubblico nazionale è tutelato? – Articolo 9

L’articolo 9 sulle “norme di applicazione necessaria” solleva le questioni più importanti ai sensi del Regolamento. Le norme di applicazione necessaria sono leggi considerate essenziali in un Paese per la tutela dell’interesse pubblico. Pertanto, devono essere applicate a qualsiasi situazione che rientri nel loro ambito di applicazione. I contratti non possono violarle.

L’articolo 9 limita quindi la libertà di scelta e tutela l’interesse pubblico del Paese in cui il contratto viene eseguito (paragrafo 1).

Il giudice deve dare attuazione a tali norme di applicazione necessaria se l’esecuzione del contratto nel Paese in questione, secondo la legge applicabile, è resa illecita da esse (paragrafo 3).

Nemmeno le disposizioni del Regolamento Roma I stesso possono limitare tali norme di applicazione necessaria (paragrafo 2).

Ad esempio, nella pratica, se un’azienda olandese impiega un dipendente belga per fornire un servizio in Francia, il dipendente godrà di una migliore tutela dell’orario di lavoro massimo (35 ore/settimana in Francia contro un massimo di 60 ore/settimana nei Paesi Bassi), che è riconosciuto come una “disposizione obbligatoria di primaria importanza” in Francia.

Che cosa ha deciso la Corte di giustizia dell’UE su tali questioni?

La Corte di giustizia dell’Unione europea («CGUE») ha chiarito taluni aspetti degli articoli 8 e 9. Tali chiarimenti sono rilevanti ai fini della scelta della legge applicabile al contratto, in particolare nei casi caratterizzati da frequente mobilità.

Casi singoli

  • C-384/10, Voogsgeerd, sull’articolo 8, paragrafo 3:  la sede di attività attraverso la quale il lavoratore è stato assunto è l’entità che esercita effettivamente i poteri datoriali, e non semplicemente la società indicata nel contratto. Tale chiarimento rafforza l’approccio sostanzialistico, fondato sulla prevalenza della sostanza sulla forma.
  • C-29/10, Koelsch, sull’articolo 8, paragrafo 4:  il luogo abituale di lavoro deve essere individuato come il centro reale dell’attività lavorativa, e non facendo leva sulla mobilità dei lavoratori o dei servizi oggetto del contratto.
  • C-64/12, Schlecker, sull’articolo 8, paragrafo 4: anche quando un lavoratore svolge la propria attività per un lungo periodo in un altro Stato, i giudici devono comunque verificare se il contratto presenti un collegamento più stretto con un diverso ordinamento. Tuttavia, tale eccezione deve essere applicata in modo restrittivo. La disposizione opera come una clausola di salvaguardia e non come una scappatoia. Il criterio del luogo abituale di lavoro resta pertanto la regola principale.
  • C-485/24 (Locatrans), sull’articolo 8, paragrafo 4: nel caso di un lavoratore che abbia prestato la propria attività per un certo periodo in un luogo e sia successivamente chiamato a svolgerla in un luogo diverso, ai fini della determinazione della legge applicabile in assenza di una scelta delle parti occorre tenere conto dell’intero rapporto di lavoro, nonché del luogo abituale di lavoro più recente e previsto.
  • C-184/12, Unamar, sull’articolo 9, paragrafo 3: il ricorso all’articolo 9, paragrafo 3, è limitato al fine di prevenirne un uso abusivo. I giudici nazionali devono motivare espressamente il ricorso a tale disposizione e possono applicarla soltanto qualora:
    • il legislatore abbia chiaramente inteso qualificare le «norme di applicazione necessaria» come fondamentali;
    • la loro applicazione sia proporzionata; e
    • la loro mancata applicazione comprometterebbe gravemente interessi pubblici.

Come decidono i tribunali nei diversi Paesi riguardo al Regolamento Roma I?

  • Francia

I tribunali francesi seguono rigorosamente la giurisprudenza della CGUE in materia di Articolo 8. Tuttavia, prima della sentenza Unamar, hanno interpretato l’Articolo 9(3) in modo relativamente più estensivo rispetto ad altri Stati membri. L’obiettivo era di tutelare i dipendenti secondo le norme imperative francesi.
Ad esempio, la Corte di Cassazione francese considera l’Articolo L.442-1 (ex L.442-6) del Codice del Commercio una norma imperative che vieta pratiche commerciali restrittive, anche se la legge contrattuale scelta è straniera, mentre nei Paesi Bassi tali norme non vengono applicate allo stesso modo.

  • Paesi Bassi 

I tribunali olandesi applicano l’Articolo 8 in modo metodico, seguendo la logica della CGUE. Diversamente dalla Francia, dove l’Articolo 9(3) è un’eccezione, richiedendo un forte collegamento con il territorio, un serio rischio per l’ordine pubblico dello Stato membro e una motivazione dettagliata. La sua applicazione è quindi rara.

  • Italia 

In Italia, l’Articolo 8 è interpretato dando priorità a un chiaro luogo abituale di lavoro, mentre la tutela dei dipendenti passa soprattutto attraverso il contenuto imperativo delle leggi nazionali, evitando interpretazioni estensive.
L’Articolo 9 viene utilizzato solo quando la norma imperative di uno Stato estero tutela un diritto costituzionale. Inoltre, solo quando la sua applicazione immediata è espressamente voluta. L’uso di questa disposizione rimane quindi raro ma efficace.

  • Regno Unito 

Dopo la Brexit, il Regno Unito ha recepito il Regolamento 593/2008 come diritto domestico, denominato “Regolamento (CE) ritenuto 593/2008”. Sebbene la legge sia ancora in vigore, i tribunali britannici possono discostarsi dalle interpretazioni della CGUE.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
UE Regolamento UE 593/2008 593 8 and 9 17/06/2008 Leggi di più
Corte di Giustizia Europea Sentenza della Corte caso C-384/10 C-384/10 / 15/12/2011 Leggi di più
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