Con la nota prot. n. 4634 del 24 giugno 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modalità di recupero crediti della Patente, come previsto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 132/2024.
Di seguito le principali indicazioni fornite dall’INL.
Composizione della Commissione responsabile dell’istanza di recupero crediti
L’art. 7 del D.M. 132/2024 attribuisce la valutazione delle istanze di recupero dei crediti della Patente, nei casi di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Si specifica, inoltre, che alle sedute di tale Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
La nota prot. n. 4634 chiarisce che ai fini di individuazione del rappresentante dell’ASL, il Direttore della Direzione Interregionale del Lavoro competente richiederà all’ASL territorialmente competente, in relazione alla sede legale dell’azienda, il nominativo di un esperto in salute e sicurezza sul lavoro.
In merito all’individuazione dell’RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, la Commissione individuerà il RLST chiedendo all’Organismo Paritetico competente, cioè quello indicato dall’impresa nel modulo di istanza per il recupero dei crediti.
Modalità di recupero crediti della Patente
In base all’art. 7, comma 1 del D.M. 132/2024 “il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione della Commissione territoriale, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a)”.
Formazione in materia di salute e sicurezza
Con la nota prot. n. 4634, l’INL chiarisce che la formazione necessaria per il recupero dei crediti deve essere ulteriore rispetto a quella a quella già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e non può essere considerata valida ai fini dell’aggiornamento formativo ordinario. I corsi dovranno essere erogati da soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro, e potranno svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona, se la Commissione non ritiene tale modalità incompatibile con gli obiettivi formativi.
I percorsi formativi dovranno inoltre rispettare specifici requisiti: massimo 30 partecipanti per i corsi in presenza o videoconferenza sincrona, contenuti coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione, docenti in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e rilascio di un attestato riportante, tra gli altri elementi, la dicitura “valido ai fini del recupero crediti”.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento superato con almeno il 70% di risposte corrette e il partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste. Per ogni ora di formazione viene riconosciuto 0,25 crediti, con arrotondamento al numero intero per difetto (es. 7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).
Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La nota dedica particolare attenzione anche agli investimenti in sicurezza, che devono essere sostenibili sul piano finanziario e organizzativo e coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa. La Commissione è chiamata a valutarli in relazione alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alla tipologia delle violazioni accertate.
Tra gli investimenti utili rientrano, ad esempio, sistemi di rilevamento ambientale, dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, sistemi di robotica e automazione, droni per attività ad alto rischio e metodologie didattiche basate su realtà virtuale, aumentata o mista. Sono considerati validi anche gli investimenti realizzati con contributi pubblici.
Per l’attribuzione dei crediti, la nota prevede una scala parametrata all’importo dell’investimento: 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro, 3 crediti per investimenti tra 25.000,01 e 50.000 euro, e 6 crediti per investimenti superiori a 50.000 euro.
Infine, in merito all’istanza di recupero crediti, l’INL chiarisce che l’impresa o il lavoratore autonomo interessato dovrà presentare la richiesta di recupero crediti utilizzando la modulistica allegata alla nota ed illustrando la proposta relativa ai crediti decurtati, ad esempio in termini di formazione, investimenti e tempistiche. L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione, anche tramite l’associazione di rappresentanza.