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Nuova normativa fiscale sulle cripto-valute: chiarimenti e istruzioni dall’Agenzia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova normativa per la gestione delle cripto-valute.
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Indice dei Contenuti

Con la Risoluzione n.10/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-valute introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, l’imposta sul valore delle cripto-attività detenute deve essere versata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Come precisato dalla circolare n. 30/E del 26 giugno 2023, a differenza dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta non solo dai soggetti residenti obbligati a compilare il quadro RW (persone fisiche, società semplici ed associazioni equiparate, enti non commerciali), ma anche da società di capitali ed enti non commerciali (nella misura massima di 14mila euro).

Cripto-attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo

I codici “1728” e “1729” sono stati creati per consentire il versamento, tramite modello F24, rispettivamente della prima e della seconda rata d’acconto di questa imposta.

Inoltre, il codice tributo “1727”, precedentemente istituito con la risoluzione n. 36 del 26 giugno 2023, è stato rinominato e utilizzato per il pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva.

Chiarimenti in merito al regime fiscale delle cripto-attività

Nel contesto della videoconferenza tenuta il 1° febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle procedure e alle responsabilità degli operatori del settore, alla luce delle normative vigenti.

Con riferimento alle modalità di determinazione delle plusvalenze viene specificato che, sia nel regime dichiarativo che in quello amministrato, la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto delle cripto-attività, come stabilito dal comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR.

 

Non assume, quindi, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nel modello di regolarizzazione.

Inoltre, l’Agenzia enfatizza l’importanza di documentare in modo accurato e preciso il costo di acquisizione delle cripto-valute, ricordando che in mancanza di documentazione adeguata, il costo viene considerato pari a zero.

Nella stessa teleconferenza vengono fornite alcune specifiche in merito alla modalità di compilazione del quadro RW. L’Agenzia chiarisce che potrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

È comunque facoltà del contribuente, se possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.

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